Cronologia | Data | Riferimento |
Entrata in vigore il | 20.03.2021 | AS 2021 153 |
Votato il | 28.11.2021 | FF 2022 894 |
L'oggetto è stato accettato (cfr. votazione n. 650) | ||
Referendum riuscito il | 16.08.2021 | FF 2021 1924 |
Referendum depositato il | 08.07.2021 | |
Scadenza del termine di referendum | 08.07.2021 | |
Decreto del Parlamento | 19.03.2021 | FF 2021 680 |
Messaggio del Consiglio federale 21.016
Procedura parlamentare |
17.02.2021 | FF 2021 285 |
Annotazione: La presente legge entra in vigore il 20 marzo 2021 e si applica fino al 31 dicembre 2021, con le seguenti riserve: l’articolo 17 capoversi 2 e 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2023; l’articolo 17 capoverso 1 lettera h ha effetto sino al 31 dicembre 2022; l’articolo 17c ha effetto sino al 31 dicembre 2022; la validità dell’articolo 17a è prorogata sino al 30 giugno 2021; l’articolo 17b capoverso 1 entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021; l’articolo 11 capoverso 2 entra retroattivamente in vigore il 1° novembre 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021; l’articolo 12b entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021; la cifra II entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino all’entrata in vigore della legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani; l’articolo 3 capoverso 2 lettera e ha effetto sino al 31 dicembre 2022; l’articolo 6a ha effetto sino al 31 dicembre 2022; l’articolo 15 capoverso 1 entra in vigore il 1° aprile 2021 e ha effetto sino al 30 giugno 2021; l’articolo 11a ha effetto sino al 30 aprile 2022.