Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali, eventi)

Cronologia

Cronologia Data Riferimento
Entrata in vigore il 20.03.2021 AS 2021 153
Votato il 28.11.2021 FF 2022 894
L'oggetto è stato accettato (cfr. votazione n. 650)    
Referendum riuscito il 16.08.2021 FF 2021 1924
Referendum depositato il 08.07.2021  
Scadenza del termine di referendum 08.07.2021  
Decreto del Parlamento 19.03.2021 FF 2021 680
Messaggio del Consiglio federale 21.016
Procedura parlamentare
17.02.2021 FF 2021 285


Annotazione: La presente legge entra in vigore il 20 marzo 2021 e si applica fino al 31 dicembre 2021, con le seguenti riserve: l’articolo 17 capoversi 2 e 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2023; l’articolo 17 capoverso 1 lettera h ha effetto sino al 31 dicembre 2022; l’articolo 17c ha effetto sino al 31 dicembre 2022; la validità dell’articolo 17a è prorogata sino al 30 giugno 2021; l’articolo 17b capoverso 1 entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021; l’articolo 11 capoverso 2 entra retroattivamente in vigore il 1° novembre 2020 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021; l’articolo 12b entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021; la cifra II entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino all’entrata in vigore della legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani; l’articolo 3 capoverso 2 lettera e ha effetto sino al 31 dicembre 2022; l’articolo 6a ha effetto sino al 31 dicembre 2022; l’articolo 15 capoverso 1 entra in vigore il 1° aprile 2021 e ha effetto sino al 30 giugno 2021; l’articolo 11a ha effetto sino al 30 aprile 2022.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:05

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