Cronologia | Data | Riferimento |
Entrata in vigore il | 01.01.2025 | AS 2024 679 |
Votato il | 09.06.2024 | FF 2024 2411 |
L'oggetto è stato accettato (cfr. votazione n. 670) | ||
Referendum riuscito il | 25.01.2024 | FF 2024 233 |
Referendum depositato il | 18.01.2024 | |
Scadenza del termine di referendum | 18.01.2024 | |
Decreto del Parlamento | 29.10.2023 | FF 2023 2301 |
Messaggio del Consiglio federale 21.047
Procedura parlamentare |
18.06.2021 | FF 2021 1666 |
Annotazione: Essa entra in vigore come segue: a. il 1° gennaio 2025: le disposizioni della legge federale sull’energia (cifra I 1), fatto salvo la lettera b numero 2, della legge forestale (cifra IV) nonché, fatto salvo la lettera b numero 1, della legge sull’approvvigionamento elettrico (cifra I 2 e II); b. il 1° gennaio 2026: 1. le disposizioni della legge sull’approvvigionamento elettrico (cifra I 2): articolo 4 capoverso 1 lettera f, 9b capoverso 2, 12 capoverso 1 lettera c, 2 lettera c, 14, rubrica, capoverso 1, 3, parte introduttiva e lettere a ed e, nonché 3bis, 14a capoverso 4, 5 lettera a e 6, 15 capoverso 1, 2 lettera d, 3 e 3bis; titolo prima dell’articolo 17a; articolo 17a e 17abis; titolo prima dell’articolo 17b; articolo 17c; titolo prima dell’articolo 17d; articolo 17d e 17e, 22 capoverso 2 lettere b–d, 2. l’articolo 15 legge federale sull’energia (cifra I 1); c.le disposizioni della legge sulla pianificazione del territorio (cifra III) entreranno in vigore in un secondo tempo.