Cronologia | Data | Riferimento |
Entrata in vigore il | 19.12.2020 | AS 2020 5821 |
Scadenza del termine di referendum | 10.04.2021 | |
Decreto del Parlamento | 18.12.2020 | FF 2020 8851 |
Messaggio del Consiglio federale 20.084
Procedura parlamentare |
18.11.2020 | FF 2020 7713 |
Annotazione: Entrata in vigore: L’articolo 17 lettera b entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023. L’articolo 17 lettera g entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021. L’articolo 12a ha effetto sino al 31 dicembre 2031. L’articolo 17a entra retroattivamente in vigore il 1° dicembre 2020 con effetto sino al 31 marzo 2021.