Nationalratswahlen 2007

Stimmerleichterungen in kantonalen Ausführungserlassen

Rechtsgrundlagen Tessin

Vorzeitige Stimmabgabe

LEDP 31 I

Art. 31 b) voto anticipato in caso di elezione

1 L'avente diritto di voto può votare all'ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto a partire dal penultimo lunedì antecedente il giorno dell'elezione.

LEPD 31 II

Nell'elezione del Sindaco e nei turni di ballottaggio delle elezioni con il sistema maggioritario si può votare nelle forme del voto anticipato a partire dal lunedì antecedente il giorno dell'elezione.

RALEDP 30 I

L’ elettore che intende votare nelle forme del voto anticipato deve presentare la richiesta scritta alla Cancelleria comunale del Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto, almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di votare.

RALEDP 30 II

Il Sindaco, chi ne fa le veci o il segretario comunale, rilascia senza indugio l’autorizzazione con l'indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui l’avente diritto deve presentarsi per votare, trasmettendone copia all’Ufficio elettorale presso il quale l’elettore dovrebbe votare.

RALEDP 31 I

Il Municipio organizza il voto anticipato con l’intervento dell’ Ufficio elettorale o designando un delegato e un segretario preposti alle operazioni di voto.

RALEDP 31 II

Il verbale delle operazioni di voto anticipato va consegnato al Presidente dell’Ufficio elettorale principale, unitamente alle schede e all’ elenco die votanti.

LEDP Art. 27

Art. 27 Giorni e orari di voto

1 Le operazioni di voto hanno luogo la domenica; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.

2 Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.

3 Nel caso di elezione:

a. in tutti i Comuni gli uffici elettorali sono aperti al minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato;

b. gli uffici elettorali con più di 600 iscritti nel catalogo elettorale sono aperti almeno due ulteriori ore.

4 Nel caso di votazione:

a. in tutti i Comuni gli uffici elettorali sono aperti almeno due ore, di cui una la domenica tra le 11.00 e le 12.00;

b. gli uffici elettorali con più di 1000 iscritti nel catalogo elettorale sono aperti almeno una ulteriore ora.

5 L'ufficio elettorale chiude le operazioni di voto la domenica a mezzogiorno; esso può anticipare la chiusura se tutti gli aventi diritto di voto hanno votato.

Briefliche Stimmabgabe

LEDP 32

L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza nelle votazioni e nelle elezioni cantonali e comunali, tramite il servizio postale, a condizione che sia:

  1. impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino;
  2. impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un’ attestazione di degenza;
  3. impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica;
  4. detenuto in un carcere sito nel Cantone;
  5. in servizio militare o presti servizio nella protezione civile;
  6. cittadino domicilato in Ticino residente in un altro Cantone o all'estero.

RALEDP 32 I

L'elettore che intende votare per corrispondenza deve presentare la richiesta scritta alla Cancelleria comunale del Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto entro le ore 18:00 del lunedì precedente il giorno dell’ elezione.

RALEDP 32 II

Se il motivo che impedisce all’avente diritto di recarsi personalmente al locale di voto sopravviene successivamente, la richiesta può eccezionalmente essere presentata anche dopo la scadenza di tale termine, fino all’apertura degli Uffici elettorali.

RALEDP 32 III

Nei casi di cui all’art. 32 della legge, la richiesta deve essere accompagnata:

  • per le lett. a) e b), da una dichiarazione della direzione del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso;
  • per la lett. c), da un certificato medico che attesti l’impedimento di recarsi personalmente al locale di voto. Per le lett. d) e e), non è necessaria alcuna dichiarazione.

RALEDP 33 I

Il Sindaco, chi ne fa le veci o il segretario comunale, trasmette senza indugio al richiedente l’autorizzazione, il materiale di voto e la busta di trasmissione; l’elenco di questi elettori è da consegnare all’Ufficio elettorale presso il quale l’ elettore dovrebbe votare. Se la richiesta è respinta, il Sindaco ne fa immediatamente notifica al richiedente con l’ indicazione del termine di 3 giorni per il ricorso.

RALEDP 33 II

Il modulo della busta di trasmissione è stabilito dal Dipartimento delle istituzioni.

RALEDP 33 III

L’ elettore ripone la scheda nella busta di trasmissione unitamente all’ autorizzazione controfirmata che spedisce tramite il servizio postale alla Cancelleria comunale.

RALEDP 33 IV

La busta di trasmissione deve rientrare prima della chiusura delle operazioni di voto.

RALEDP 33 V

Può votare all’ Ufficio elettorale del suo Comune chi, dopo essere stato autorizzato a votare per corrispondenza, vi si presenta e riconsegna il materiale di voto e la busta di trasmissione rilasciati a suo nome.

RALEDP 33 VI

Il Sindaco deve conservare le buste di trasmissione chiuse e sotto custodia. Egli le consegna all’ Ufficio elettorale; nei Comuni con più Uffici elettorali la consegna va fatta all’ Ufficio elettorale principale.

RALEDP 33 VII

L’ Ufficio elettorale principale registra nell’elenco die votanti i cittadini che hanno votato per corrispondenza, apre le buste di trasmissione e, nel rispetto del segreto del voto, depone le schede nell’ urna.

RALEDP 33 I

Per poter votare per corrispondenza nelle votazioni ed elezioni federali e cantonali i cittadini all’estero devono ossequiare la procedura di annuncio e di iscrizione nel catalogo elettorale prescritte dal diritto federale.

RALEDP 33 II

L’ annuncio dev’essere rinnovato prima della scadenza di un termine di quattro anni dall’ ultima notifica, nelle forme stabilite dal diritto federale.

RALEDP 33 III

Le Cancellerie die Comuni nel cui catalogo elettorale i cittadini all’estero sono stati iscritti secondo la procedura di cui ai capoversi precedenti trasmettono senza indugio a questi ultimi il materiale di voto.

RALEDP 33 IV

Per il resto si applicano le disposizioni di cui ai precedenti art. 32 e 33 nella misura in cui non siano in contrasto con le norme dell’Ordinanza federale.

Stellvertretung

LEDP 30

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

RALEDP 29

L'accertamento dell'incapacità fisica avviene ad opera dell'Ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.


Letzte Änderung 31.12.2007

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