Cronologia | Data | Riferimento |
Entrata in vigore il | 01.01.2022 | AS 2021 673 |
Scadenza del termine di referendum | 07.10.2021 | |
Decreto del Parlamento | 18.06.2021 | FF 2021 1499 |
Messaggio del Consiglio federale 20.051
Procedura parlamentare |
20.05.2020 | FF 2020 4215 |
Annotazione: La legge entra in vigore il 1° gennaio 2022, con le seguenti eccezioni. Le disposizioni qui appresso entrano in vigore come segue: l’articolo 38 capoverso 5 della legge federale sull’imposta preventiva il 1° settembre 2022; l’articolo 38 capoverso 4 della legge federale sull’imposta preventiva il 1° febbraio 2023; il titolo prima dell’articolo 104, gli articoli 104a, 104b e 124 capversi 1-3 della legge federale sull’imposta federale diretta, 38b e 71 capoverso 3 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, 35a della legge federale sull’imposta preventiva e 30a della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare il 1° gennaio 2024.