Scambio di atti giuridici per via elettronica con autorità

Dal 1° gennaio 2011 è possibile trasmettere atti scritti ad autorità e tribunali anche per via elettronica. La Cancelleria federale pubblica le liste degli indirizzi delle autorità.

Dall'inizio del 2011, nell'ambito di diversi progetti legislativi della Confederazione concernenti l'organizzazione giudiziaria e le procedure, le parti hanno la possibilità di trasmettere atti scritti a tribunali o autorità anche per via elettronica. Il Consiglio federale ha disciplinato in due ordinanze le modalità di invio degli atti scritti delle parti come pure la spedizione di sentenze o decisioni formali per le diverse procedure.

Al fine di poter consegnare un atto scritto a un'autorità occorre conoscerne l'indirizzo elettronico, nonché eventuali restrizioni. A tale scopo, la Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità:

per quanto concerne la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali

per quanto concerne la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo

Piattaforme di trasmissione riconosciute

Il modo più semplice per trasmettere atti scritti a un'autorità dell'Amministrazione federale o per recapitare mandati di comparizione, decisioni formali, deliberazioni e altre comunicazioni è quello di servirsi di una piattaforma riconosciuta. A differenza della posta elettronica priva di protezione, la trasmissione mediante una siffatta piattaforma garantisce la confidenzialità e l'integrità dei documenti. È inoltre possibile certificare l'orario esatto dell'invio e dell'avvenuto recapito dei messaggi.

Sportello delle esecuzioni

La casella di posta LEF sarà disattivata il 31 dicembre 2019. Le domande munite di firma digitale qualificata possono essere trasmesse all’ufficio d’esecuzione competente in forma elettronica.

Procedura di fallimento

Le domande munite di firma digitale qualificata possono essere trasmesse all’ufficio di fallimento competente in forma elettronica tramite una piattaforma di trasmissione riconosciuta.  

Comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario

Le piattaforme alternative per la comunicazione elettronica permettono ad una cerchia di utenti professionisti un disbrigo efficiente e sicuro nella comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia con decisione del 15 settembre 2015 ha riconosciuto la piattaforma alternativa della SIX Terravis AG per la comunicazione elettronica con i registri fondiari.

I criteri per il riconoscimento di piattaforme alternative per la comunicazione elettronica e la relativa procedura sono regolamentate nell'Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF; RS 211.432.11).

I Cantoni decidono se intendono autorizzare la comunicazione elettronica per i propri uffici del registro fondiario (art. 39 cpv. 1 ORF; RS 211.432.1). L'uso della piattaforma alternativa di SIX Terravis AG necessita la stipulazione di un relativo contratto.

Ulteriori informazioni

https://www.bk.admin.ch/content/bk/it/home/dokumentation/e-government/elektronischer-rechtsverkehr-mit-behoerden.html