Nuovo disciplinamento dell'approvazione di atti normativi cantonali e dell'informazione sui trattati intercantonali e sui trattati conclusi dai Cantoni con l'estero
Contrariamente al vecchio testo costituzionale, la Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) non esige più che i trattati intercantonali e quelli conclusi dai Cantoni con l’estero siano in genere sottoposti all’approvazione della Confederazione. All’obbligo di approvazione è subentrato l’obbligo di informazione: i Cantoni devono portare i trattati intercantonali a conoscenza della Confederazione (art. 48 cpv. 3 Cost.) e informare quest’ultima della prevista conclusione di trattati con l’estero (art. 56 cpv. 2 Cost.). Questa procedura deve ora essere precisata negli atti normativi di livello inferiore.
L’Assemblea federale decide in merito all’approvazione di trattati intercantonali e di trattati dei Cantoni con l’estero soltanto se il Consiglio federale o un Cantone solleva reclamo contro l’atto corrispondente (art. 172 cpv. 3 Cost.).
Gli articoli 61b e 62 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) devono essere adeguati alla procedura prescritta dalla Costituzione.
L’ordinanza del 30 gennaio 1991 sull’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione deve essere adeguata alla Costituzione del 1999 e necessita quindi di una revisione totale.
L’applicazione pratica delle disposizioni in vigore, in parte superate, nel trattamento di casi concreti ha comportato ripetutamente difficoltà, talune delle quali hanno potuto essere risolte. Diversi punti permangono però oscuri e necessitano di una chiarificazione fondamentale.
Un gruppo di lavoro interdipartimentale, sotto l’egida della Sezione del diritto della Cancelleria federale, ha iniziato la sua attività alla fine del 2002.
In seguito, la Sezione del diritto della Cancelleria federale ha elaborato, in collaborazione con il gruppo di lavoro, il relativo avamprogetto e il rapporto esplicativo sottoponendolo poi al Consiglio federale in vista dell'apertura della procedura di consultazione.
Il 28 gennaio 2004 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la «Revisione della LOGA. Approvazione degli atti legislativi cantonali, informazione in merito ai trattati tra Cantoni e con l’estero», affidandone l’esecuzione alla Cancelleria federale. Alla consultazione – conclusasi a fine aprile 2004 – sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale e altre cerchie interessate.
Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e ha adottato, all'attenzione delle Camere federali, il messaggio e il disegno di modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (approvazione degli atti legislativi cantonali, informazione in merito ai trattati tra Cantoni e con l'estero).
Il Consiglio degli Stati si è occupato dell'oggetto il 7 marzo 2005 e il Consiglio nazionale il 19 settembre 2005. La votazione finale ha avuto luogo il 7 ottobre 2005.
Il 5 aprile 2006 il Consiglio federale ha deciso che le modifiche della LOGA e della OLOGA sarebbero entrate in vigore il 1° giugno 2006.
Progetto di revisione parziale della LOGA (approvazione degli atti legislativi cantonali, informazione in merito ai trattati tra Cantoni e con l'estero) inviato in procedura di consultazione:
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione parziale della LOGA (approvazione degli atti legislativi cantonali, informazione in merito ai trattati tra Cantoni e con l'estero):
Messaggio sulla modifica della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero):