L'articolo 64 capoverso 1 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) autorizza il Consiglio federale a derogare, per una durata limitata, a disposizioni organizzative particolari di altre leggi federali. Con il messaggio del 5 giugno 2001 concernente l'adeguamento delle disposizioni organizzative del diritto federale (FF 2001 3431), il Consiglio federale ha chiesto all'Assemblea federale di approvare gli adeguamenti delle leggi federali alle cui disposizioni organizzative ha derogato.
Il Consiglio federale ha inoltre voluto precisare a livello di legge la sua sovranità in materia di organizzazione: ritenendo che la sua competenza di stabilire deroghe in ambito organizzativo non avrebbe dovuto essere limitata nel tempo, ha quindi chiesto l'abrogazione dell'articolo 64 LOGA. Modificando l'articolo 8 LOGA si è inteso precisare la competenza organizzativa del Consiglio federale nell'ambito dell'Amministrazione federale e fissare esplicitamente a livello di legge i limiti entro cui il Governo può derogare alle disposizioni organizzative delle leggi federali.
Con l'adeguamento della LOGA il Consiglio federale ha inteso trasporre le disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il cui articolo 178 capoverso 1 sancisce la sovranità organizzativa del Consiglio federale nell'ambito dell'Amministrazione federale.