Denominazioni riservate per nomi di dominio

Gli utenti di siti ufficiali devono poter esser certi che le informazioni delle autorità provengano realmente dalla fonte indicata. Un elemento d'identificazione è l’indirizzo del sito web, un altro l’identità visiva in cui compare il logo ufficiale. La Cancelleria federale cura un elenco delle denominazioni di siti web riservati alle autorità federali che non possono essere registrati da privati.

Dettaglio della homepage del portale admin.ch con il logo e l’indirizzo web che fungono da criteri di identificazione dei siti della Confederazione.
Logo e indirizzo del sito web: criteri di identificazione dei siti internet della Confederazione

La Confederazione gestisce i due top-level-domain «.ch» e «.swiss» in base all’ordinanza sui domini Internet che all’articolo 26 stabilisce quali denominazioni o categorie di denominazioni sono riservate nelle lingue nazionali tedesco, francese, italiano e romancio e in inglese.

Le denominazioni e le relative abbreviazioni sono riservate

Si tratta

  • delle denominazioni delle istituzioni federali e di unità dell’Amministrazione federale, comprese le relative abbreviazioni, i nomi dei consiglieri federali nonché quelli dei cancellieri della Confederazione, le denominazioni degli edifici ufficiali e le altre denominazioni legate allo Stato che figurano nell’elenco centrale delle denominazioni degne di protezione in qualità di nomi di dominio, stilato dalla Cancelleria federale per conto della Confederazione;
  • dei nomi dei Cantoni e dei Comuni politici svizzeri e le abbreviazioni composte da due caratteri che designano i Cantoni svizzeri;
  • dei nomi e delle abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette dalla legislazione svizzera;
  • delle denominazioni che devono essere riservate nei domini generici di primo livello conformemente alle regole applicate a livello internazionale;
  • delle denominazioni necessarie all’attività del gestore del registro, in particolare alla comunicazione.

L’ordinanza stabilisce che la Confederazione deve definire un elenco centrale delle denominazioni degne di protezione. Questo compito spetta alla Cancelleria federale. L’elenco viene aggiornato quando necessario; l‘Ufficio federale delle comunicazioni lo trasmette ai gestori del registro.

Le denominazioni necessarie – né più né meno

La Cancelleria si basa sul principio della proporzionalità per determinare quali siano le denominazioni che bisogna riservare. Lo scopo è evitare di sottrarre al libero mercato un numero inutilmente elevato di domini. Per questo motivo l’elenco si limita

  • alle denominazioni per l’apparato statale
  • alle denominazioni per le istituzioni dello Stato federale
  • ai nomi dei consiglieri federali e dei cancellieri
  • alle denominazioni di edifici pubblici

Ulteriori informazioni

https://www.bk.admin.ch/content/bk/it/home/documentazione/il-corporate-design-dell-amministrazione-federale/denominazioni-riservate-per-nomi-di-dominio.html