Prontuario per gruppi candidati
6.1 Spoglio nei Cantoni con sistema proporzionale
6.1.1 Processo verbale dei risultati
Di norma, i processi verbali dei risultati sono allestiti dai singoli Comuni e inviati all'ufficio centrale cantonale (art. 39 LDP e art. 7a e 9 ODP). I verbali sono importanti e vanno allestiti con precisione poiché costituiscono la base per stabilire: ? il numero di suffragi ottenuti dalle singole persone candidate di ogni lista (suffragi dei/delle candidati/e);
? il numero di suffragi supplementari ottenuti da ogni lista (suffragi di complemento);
? le somme dei suffragi delle persone candidate e dei suffragi di complemento ottenuti dalle singole liste;
? per le liste congiunte, il numero totale di suffragi del gruppo di liste.
Il numero totale dei suffragi validi (totale di tutti i voti di partito e dei voti delle schede senza designazione del partito) è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente successivo al quoziente così ottenuto è il quoziente provvisorio per la ripartizione. A ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente provvisorio è contenuto nel totale dei suoi suffragi (art. 40 LDP). Se la prima ripartizione non ha consentito di assegnare tutti i mandati spettanti al Cantone, il numero dei suffragi di ogni lista è diviso per quello dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno. Alla lista che ottiene il maggior quoziente è assegnato il mandato restante, e così via fino alla ripartizione di tutti i mandati restanti (art. 41 cpv. 1 lett. a e b LDP). Può capitare che in base alla divisione due o più liste ottengano un quoziente identico e che quindi abbiano uguale diritto al mandato. In tal caso, il mandato è assegnato alla lista che dalla divisione ha ottenuto il maggior resto (art. 41 cpv. 1 lett. c LDP). 6.1.2.4 Casi particolari: ulteriori regole per l'assegnazione dei mandati restanti
Se ciononostante più liste hanno ancora uguale diritto all'assegnazione del mandato, questo è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di partito. Se è uguale anche il numero dei voti di partito, il mandato è assegnato alla lista il/la cui candidato/a ha ottenuto il maggior numero di voti. Se è uguale anche il numero dei voti personali decide la sorte. Il sorteggio è ordinato dal governo cantonale (art. 41 cpv. 1 lett. d-f e art. 20 LDP). Fra le persone candidate di una stessa lista sono elette, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti (art. 43 cpv. 1 LDP). In caso di parità di voti decide la sorte. Il sorteggio è ordinato dal governo cantonale (art. 43 cpv. 3 e art. 20 LDP). Questo caso si è verificato nel Cantone Ticino in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 2011. Il numero totale di mandati ottenuti da un gruppo di liste congiunte è ripartito tra le singole liste secondo le regole di cui al numero 6.1.2 (art. 42 LDP)
6.1.2 Ripartizione dei mandati tra le liste
6.1.2.1 Prima ripartizione
6.1.2.2 Ripartizione dei mandati restanti
6.1.2.3 Casi particolari: quoziente identico e maggiore resto
6.1.3 Ripartizione dei seggi tra candidati/e
6.1.3.1 Ordine
6.1.3.2 Sorteggio
6.1.4 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte