Elezione del Consiglio nazionale 2015

Prontuario per gruppi candidati

2.4 Presentazione delle proposte di candidatura: dettagli riguardanti i/le firma-tari/rie

2.4.1     Numero minimo

Ogni proposta di candidatura dev'essere firmata di proprio pugno da un numero minimo di elettori ed elettrici con domicilio politico nel circondario elettorale (ovvero nel Cantone) (art. 24 cpv. 1 LDP). Questo numero minimo dipende dal numero di seggi del Cantone, ed è pari a:


Tabella 3: numero di firmatarie/ri per ogni proposta

1.

Zurigo

400

11.

San Gallo

200

2.

Berna

400

12.

Grigioni

100

3.

Lucerna

100

13.

Argovia

200

4.

Svitto

100

14.

Turgovia

100

5.

Zugo

100

15.

Ticino

100

6.

Friburgo

100

16.

Vaud

200

7.

Soletta

100

17.

Vallese

100

8.

Basilea Città

100

18.

Neuchâtel

100

9.

Basilea Campagna

100

19.

Ginevra

200

10.

Sciaffusa

100

20.

Giura

100

N.B.: se un partito o un gruppo di una congiunzione o sotto-congiunzione di liste presenta una proposta con i nomi di soli uomini, una con i nomi di sole donne e una con i nomi di soli giovani, ognuna di queste proposte dovrà essere firmata dal numero minimo di firmatari previsti in quel Cantone. Nel Cantone di Zurigo, ad esempio, occorrono quindi 400 firme per la proposta contenente i nomi di soli uomini, 400 per la proposta di sole donne e 400 per la proposta di soli giovani.

È fatta salva la regolamentazione speciale per i partiti registrati che nel Cantone presentano un'unica lista (art. 24 cpv. 3 LDP; cfr. n. 2.4.6).

2.4.2     Divieto di firme plurime


Nessuno può firmare validamente più di una proposta di candidatura (art. 24 cpv. 2 LDP).
 

2.4.3     Impossibilità di revocare le firme apposte


Nessuno può revocare la firma che ha apposto a sostegno di una proposta di candidatura presentata (art. 24 cpv. 2 LDP).

2.4.4     Rappresentante della proposta di candidatura


Sempre che le persone firmatarie non dispongano altrimenti, la prima persona firmataria è ritenuta la rappresentante a pieno titolo per i contatti con le autorità, la seconda la sua sostituta (art. 25 LDP).

2.4.5     Modello di modulo


All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo per la firma di proposte (cfr. n. 2.3.5).

2.4.6     Partiti registrati

I partiti politici sono esonerati dall'obbligo di fornire il numero minimo di firme di cui al numero 2.4.1 se soddisfano le tre condizioni seguenti:

- entro al più tardi il 31 dicembre 2014 risultano regolarmente registrati presso la Cancelleria federale (art. 24 cpv. 3 lett. a e art. 76a LDP, cfr. l'elenco all'indirizzo www.bk.admin.ch > Temi > Diritti politici > Registro federale dei partiti > Registro dei partiti);

- presentano nel Cantone una sola proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP);

- nella legislatura uscente rappresentano il Cantone in Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011 hanno ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP).

Il partito che soddisfa queste tre condizioni deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano di questa procedura semplificata soltanto se entro il 1° maggio 2015 notificano alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome e della loro sede, nonché dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76a LDP; art. 4 OPart9).

I partiti cantonali sono esonerati dal raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e dal far attestare il diritto di voto delle persone firmatarie soltanto se si sono sincerati che il loro partito a livello federale si è fatto registrare per tempo e validamente con lo stesso nome nel registro dei partiti della Cancelleria federale.


9 Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti, RS 161.15


Ultima modifica 21.01.2015

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