Elezione del Consiglio nazionale 2015

Prontuario per gruppi candidati

2.2 Termine per la presentazione delle proposte e termine per la modifica nei Cantoni con sistema proporzionale

2.2       Termine per la presentazione delle proposte e termine per la modifica nei Cantoni con sistema proporzionale

I Cantoni con sistema proporzionale fissano nella legislazione cantonale uno dei sette lunedì tra il 1° agosto e il 15 settembre 2015 quale ultimo termine per la Resultati elettorali, ovvero il termine entro il quale tutte le candidature devono pervenire all'autorità competente per l'organizzazione delle elezioni (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

Entro il secondo lunedì successivo, oppure già entro il primo lunedì, se il diritto cantonale prevede il termine più breve, devono essere inviate alla medesima autorità tutte le rettifiche (candidature sostitutive, correzione di dati errati o integrazione di dati mancanti, dichiarazioni di congiunzione di liste). Passato questo termine, non si potrà più apportare alcuna modifica alle proposte di candidatura (art. 29 e 31 LDP).

Nel 2011, dei 20 circondari elettorali che nel 2015 faranno uso del sistema proporzionale, 12 (BE, LU, ZG, FR, SO, GR, AG, TG, TI, VS, GE e JU) hanno applicato il termine di sette giorni e 7 (SZ, BS, BL, SH, SG, VD e NE) il termine di 14 giorni. Nel Cantone di Zurigo il termine per la modifica delle proposte di candidatura è stato di 17 giorni.

Diversi fattori possono incidere sul tempo a disposizione per la modifica delle proposte di candidatura. Si saprà dunque verosimilmente soltanto alla fine del mese di marzo 2015 se e quali Cantoni estenderanno il termine per la modifica a 14 giorni e anticiperanno il termine per la presentazione delle proposte di candidatura rispetto a quello applicato nel 2011 (art. 8a ODP7). In base alla tabella 2 è tuttavia possibile determinare per ogni Cantone tutte le date limite importanti per le operazioni dei partiti e dei gruppi, non appena il Cantone ha emanato la propria legislazione d'attuazione.


 

Tabella 2: Resultati elettorali e modifica delle liste

 

Fase

Giorno della settimana

Se il termine di Resultati elettorali è il:

 

 

3.8.

10.8.

17.8.

24.8.

31.8.

7.9.

14.9.

Presentazione delle proposte di candidatura (art. 21 LDP)

lunedì

3.8.

10.8.

17.8.

24.8.

31.8.

7.9.

14.9.

Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP)

martedì

4.8.

11.8.

18.8.

25.8.

1.9.

8.9.

15.9.

Stralcio da parte della Cancelleria federale delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP)

giovedì

6.8.

13.8.

20.8.

27.8.

3.9.

10.9.

17.9.

Rettificazioni di difetti8 (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per l'appuramento (7 giorni)

lunedì

10.8.

17.8.

24.8.

31.8.

7.9.

14.9.

21.9.

Rettificazioni di difetti8 (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per l'appuramento (14 giorni)

lunedì

17.8.

24.8.

31.8.

7.9.

14.9.

21.9.

impossibile




7 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici; RS 161.11 
8 Per esempio: rettifica di dati errati o incompleti, proposte di sostituzione.


Ultima modifica 21.01.2015

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