Circolare del Consiglio federale
8.6 Informazione alle persone elette
Il Consiglio federale invita i Cantoni infine a informare immediatamente per scritto gli eletti circa la loro elezione (art. 52 cpv. 1 LDP).
Il Consiglio federale invita i Cantoni infine a informare immediatamente per scritto gli eletti circa la loro elezione (art. 52 cpv. 1 LDP).
Ultima modifica 21.01.2015