Elezione del Consiglio nazionale 2015

Circolare del Consiglio federale

8.5.7 Notifica immediata della decisione del Governo cantonale

Per evitare ulteriori indugi nella procedura di ricorso, la decisione del Governo cantonale dovrebbe essere notificata immediatamente, ma al più tardi il giorno successivo alla decisione, al ricorrente e alla CaF federale (art. 79 cpv. 3 LDP) e trasmessa senza eccezioni per invio raccomandato (R)/espresso 27. Il termine per impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale decorre dalla notifica della medesima. Soltanto in questo modo si può scongiurare il rischio che la deputazione di un Cantone non possa partecipare sin dall'inizio del periodo di legislatura ai dibattiti del nuovo Consiglio nazionale. Una copia della decisione su ricorso compresa l'indicazione della data e del modo di spedizione dev'essere immediatamente inviata alla CaF (art. 79 cpv. 3 LDP). La CaF informa senza indugio l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in merito a eventuali ricorsi, affinché la seduta costitutiva possa venir preparata correttamente e si possa evitare che prestino giuramento come membri della Camera persone la cui elezione è oggetto di un ricorso ancora in sospeso.



27 La designazione tecnica è «Swiss-Express con firma». Ulteriori informazioni vengono fornite ai Cantoni nella circolare sulle disposizioni tecniche.


Ultima modifica 21.01.2015

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