Circolare del Consiglio federale
7.3.2 Calcolo del quoziente
Il calcolo del quoziente è disciplinato nell'articolo 40 capoversi 1 e 2 LDP:
«Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione. Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi».
Se il risultato della divisione è un numero intero, il quoziente è dato dal numero intero immediatamente superiore.