Elezione del Consiglio nazionale 2015

Circolare del Consiglio federale

6.1 Designazione dell'ufficio elettorale del Cantone e istruzione degli uffici elettorali dei Comuni

I Governi cantonali designano il servizio (ufficio elettorale del Cantone) incaricato di dirigere le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (art. 7a ODP).

I Governi cantonali disciplinano la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartiscono loro le necessarie istruzioni e provvedono affinché siano loro trasmessi i moduli per lo spoglio, giusta l'allegato 2 ODP. I Cantoni possono ordinare i moduli presso la CaF (wahlen2015@bk.admin.ch) a prezzo di costo (art. 8 cpv. 1 e 2 ODP). I moduli sono distribuiti direttamente dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).



Ultima modifica 21.01.2015

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