Elezione del Consiglio nazionale 2015

Circolare del Consiglio federale

4.8 Provvedimenti contro le manipolazioni e le pratiche punibili

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per controllare la legittimazione al voto, per garantirne la segretezza e per impedire abusi. Il Consiglio federale invita i Cantoni a prendere le misure di sicurezza opportune per il voto per corrispondenza, per la consegna presso un servizio o nella casella postale del Comune, per la consegna alle urne e per la consegna tramite il canale di voto elettronico.

I Cantoni e i Comuni devono provvedere affinché nessun/a elettore/trice deponga più di un'unica scheda nell'urna.

Devono inoltre fare in modo che i Comuni dotati di cabine elettorali poco spaziose le muniscano, se del caso, di scaffalature simili alle caselle postali, affinché le schede di tutte le liste dei candidati possano esservi collocate in maniera ben visibile.

In previsione delle prossime elezioni del Consiglio nazionale, occorre provvedere affinché gli articoli 5-8 LDP siano rispettati e assicurarsi che le cassette delle lettere designate dai Comuni per la consegna del voto anticipato siano sufficientemente capienti e vengano svuotate a cadenza regolare in modo da evitare furti di materiale elettorale. Le cassette devono venir svuotate sotto il controllo di una seconda per­sona designata nominalmente.

Ai Cantoni che impiegano il canale di voto elettronico si applicano i provvedimenti speciali riportati al numero 4.6.

Per evitare il prodursi di pratiche punibili, il Consiglio federale ricorda l'articolo 282bis del Codice penale svizzero23:

 

Art. 282bis

 

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.


23 RS 311.0


Ultima modifica 21.01.2015

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