Elezione del Consiglio nazionale 2011

Domande Frequenti

In un Cantone in cui il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero è tenuto centralmente presso l'amministrazione cantonale o presso il capoluogo del Cantone, a quale delle diverse liste del medesimo partito suddivise per regione vanno assegnati i suffragi di complemento di una scheda elettorale designata in modo insufficiente (unicamente con il partito, ma non con il complemento) di uno Svizzero all'estero?

I suffragi di complemento vanno attribuiti alla lista che, dal profilo regionale, comprende il territorio in cui si trova l'amministrazione cantonale o il capoluogo del Cantone.

Determinanti sono unicamente il criterio regionale e quindi l'art. 37 cpv. 2 LDP. Decidere diversamente violerebbe inevitabilmente il segreto del voto, poiché  si dovrebbe accertare in tal caso se il voto proviene da una persona avente diritto di voto con domicilio all'estero o in Svizzera e se perciò tale voto sia da attribuire conformemente all'art. 37 cpv. 2 LDP (lista regionale per gli Svizzeri residenti in Svizzera) o all'art. 37 cpv. 2bis LDP e all'art 8c cpv. 3 ODP (lista privilegiata in base ai tre criteri rimanenti e per gli Svizzeri all'estero); la seconda eventualità sarebbe possibile soltanto venendo a conoscenza del contenuto della scheda elettorale!


Basi legali
LDP art. 37
LDPSE art. 5 cpv. 1
ODP art. 8c cpv. 3


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Ultima modifica 31.12.2011

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