Elezione del Consiglio nazionale 2011

Domande Frequenti

Se gli organi statutari di un partito vi si oppongono, una minoranza dissidente dello stesso può presentare in un Cantone, quale lista di un'ala del partito, una propria proposta recante il medesimo nome del partito?

No, può farlo soltanto con il consenso degli organi statutari del partito.

O gli organi statutari del partito accettano la proposta concorrente di uguale denominazione e operano una congiunzione o una sotto-congiunzione con la medesima (LDP 31 Ibis), o la denominazione della proposta dissidente (presentata ulteriormente) dev'essere modificata al fine di distinguerla in modo adeguato dalle altre (LDP 23) o di evitare che si presti a confusione (LDP 29 I). Il Cantone assegna al rappresentante dei firmatari della proposta dissidente un breve termine per procedere a tale modifica (a tal proposito si applica il termine di rettifica previsto dal diritto cantonale [al massimo 7 o 14 giorni, a seconda di quanto disposto dal diritto cantonale: LDP 29 IV]). La mancata modifica della proposta ne comporta la nullità (LDP 29 II).

Basi legali
LDP 23
LDP art. 29 cpv. 1, cpv. 3 e 4
LDP art. 31 cpv. 1bis
ODP art. 8c


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Ultima modifica 31.12.2011

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