Elezione del Consiglio nazionale 2011

Domande Frequenti

Dopo il termine per le modifiche si chiede di apportare alcune modifiche sulla proposta di candidatura (ad es. la designazione della professione o l'ordine dei candidati). Occorre ancora accettarle?

No.

A tenore di legge una volta scaduto il termine per la modifica (di 7 o 14 giorni a seconda dei Cantoni) le proposte di candidatura non possono più essere modificate. La medesima conclusione può essere tratta dal disciplinamento riguardo ai suffragi per i candidati deceduti tra la fine del termine per la modifica e il giorno dell'elezione: dopo il termine per la modifica non è possibile designare il sostituto neppure di un deceduto. Se, dopo il termine per la modifica, un Cantone concede ai rappresentanti delle liste ancora la possibilità di rileggere le bozze delle loro schede, ciò non permette di desumerne a livello federale un diritto alla presa in considerazione di semplici desideri di modificazione.

Basi legali
LDP art. 29 cpv. 4; cfr. anche 36


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Ultima modifica 31.12.2011

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