Elezione del Consiglio nazionale 2007

Prontuario per gruppi candidati

C2f Partiti registrati

I partiti politici che si sono fatti regolarmente registrare entro il 31 dicembre 2006 presso la Cancelleria federale (art. 24 cpv. 3 lett. a e art. 76a LDP, cfr. la lista figurante all'indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/nrw/pa/par_2_2_2_3.html) sono esonerati dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme, per quanto presentino nel Cantone un'unica proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP) e nella legislatura uscente fossero rappresentati per il Cantone nel Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003 abbiano ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP). Il partito che soddisfa queste tre condizioni deve presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano delle agevolazioni soltanto se entro il 1o maggio 2007 hanno notificato alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome, della loro sede e dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del loro partito federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76a LDP; art. 4 OPart).

Nessuna autorità può essere chiamata a rispondere di dati che risultino superati, incompleti o errati a causa della mancata comunicazione di modifiche da parte di un partito. La Confederazione non risponde dei dati figuranti nel registro dei partiti il cui contenuto o la cui esistenza sia riconducibile a modifiche non comunicate. Nessuna persona lesa può limitarsi a invocare l'"ufficialità" e la pubblica fede del registro. In assenza di una violazione dei doveri di servizio (illiceità) la Confederazione non risponde.

I partiti cantonali potranno rinunciare senza alcun rischio a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si sono sincerati che il loro partito federale si è fatto registrare per tempo e validamente con lo stesso nome nel registro dei partiti della Cancelleria federale! (Per maggiori detagli, cfr. "Termini per la presentazione delle proposte e delle modifiche, numero minimo di firme e condizioni per l'esenzione, per ogni Cantone" ).

Elezioni 2007


Ultima modifica 31.12.2007

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