Elezione del Consiglio nazionale 2007

Circolario del Consiglio federale

73 Procedura di ricorso

Secondo l’articolo 77 capoverso 2 LDP, il ricorso dev’essere presentato mediante invio raccomandato al Governo del Cantone entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale. Giusta l’articolo 79 capoverso 1 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione del Governo può, secondo gli articoli 82 lettera c, 88 capoverso 1 lettera b e 100 capoverso 4 LTF, essere impugnata presso il Consiglio nazionale entro tre giorni dalla sua notificazione.

731 Tutti i ricorsi devono poter essere trattati tra il 21 ottobre 2007, giorno dello scrutinio, e il 3 dicembre 2007, giorno della seduta costitutiva del Consiglio nazionale. Poiché il termine di ricorso decorre dal giorno seguente la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale, vi invitiamo a prendere ogni provvedimento utile affinché i risultati secondo il modulo 5 siano pubblicati nel corso della settimana dopo la votazione ma il più tardi martedì 30 ottobre 2007, nel vostro Foglio ufficiale, con l’indicazione dei rimedi di diritto (art. 52 cpv. 2 LDP); tre esemplari dell’edizione devono inoltre essere inviati immediatamente alla Cancelleria federale.

732 Per l’indicazione dei rimedi di diritto, raccomandiamo la formula seguente: "Contro questa elezione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro tre giorni (art. 77 segg. LDP). Il ricorso va inviato mediante invio raccomandato al Governo cantonale".

733 Se necessario, occorre prevedere un numero speciale del Foglio ufficiale. Soltanto in questo modo il Tribunale federale potrà essere in possesso di eventuali ricorsi al Consiglio nazionale contro decisioni del Consiglio di Stato, ancora prima dell’inizio della sessione.

734 L’originale firmato del processo verbale dell’ufficio elettorale cantonale (modulo 5 o in casi speciali, previo accordo, modulo 4) deve essere trasmesso al Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 ODP).

735 Vi preghiamo di trasmettere senza indugio alla Cancelleria federale (Consiglio nazionale, c/o WB U 152, 3003 Berna, Fax 031/322'58'43 o 031/325’50’53) una copia di tutti i ricorsi ricevuti, affinché l'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale possa esaminare, prima della seduta costitutiva di questo Consiglio, eventualmente anche i casi riguardo ai quali il Governo cantonale non ha ancora deciso entro la data della seduta commissionale.

736 Per evitare ulteriori indugi nella procedura di ricorso, la decisione del Governo cantonale dovrebbe essere immediatamente notificata al ricorrente e alla Cancelleria federale (art. 79 cpv. 3 LDP) e inviata assolutamente per espresso/invio raccomandato. Soltanto in questo modo si può scongiurare il rischio che all’inizio del periodo di legislatura la deputazione del vostro Cantone non possa partecipare a tempo debito ai dibattiti del nuovo Consiglio nazionale. Una copia della vostra decisione su ricorso compresa l’indicazione della data e del modo di spedizione dev’essere immediatamente inviata alla Cancelleria federale (art. 79 cpv. 3 LDP). In effetti, il termine per impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale decorre soltanto dalla notificazione della medesima. La Cancelleria federale deve informare senza indugio l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in merito a eventuali ricorsi, affinché la seduta costitutiva possa venir preparata correttamente e non prestino giuramento come membri della Camera persone la cui elezione è forse stata impugnata e la relativa decisione non è ancora stata resa.

Per l’indicazione dei rimedi giuridici occorre utilizzare la formula seguente (cfr. DTF 125 V 65): «Contro questa decisione può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro tre giorni (art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4 LTF). Il ricorso va consegnato al Tribunale federale (indirizzo: Tribunale federale svizzero, Mon Repos, 1000 Losanna 14) oppure all'indirizzo di questo alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 48 cpv. 1 LTF) al più tardi l'ultimo giorno del termine».

La presentazione di un ricorso presso il dipartimento incaricato della sua istruzione anziché dinanzi al Consiglio di Stato non può costituire un motivo per non entrare nel merito o per respingere il ricorso; per una causa concernente un ricorso in materia di elezioni federali questo contraddirebbe l'articolo 8 PA (RS 172.021) secondo cui l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente.

Per quanto attiene ai ricorsi in materia elettorale interposti dinanzi al Governo cantonale, l’articolo 78 LDP esige soltanto che il ricorrente motivi il ricorso con una breve esposizione dei fatti. Il ricorrente deve quindi indicare con sufficiente precisione il luogo e il momento in cui si sono verificati i fatti contestati. L’autorità di ricorso deve tuttavia accertare d’ufficio i fatti e decidere la causa applicando d’ufficio il diritto.

737 Qualora le irregolarità contestate non possano aver avuto alcun influsso determinante sull’esito dell'elezione ciò non costituisce più un motivo per non entrare nel merito; vi invitiamo tuttavia a respingere senza esame approfondito siffatti ricorsi insufficientemente motivati (art. 79 cpv. 2bis LDP).


Ultima modifica 31.12.2007

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