Elezione del Consiglio nazionale 2007

Circolario del Consiglio federale

57 Struttura delle schede

Nell’allestire le schede per l'elezione occorre attenersi ai seguenti principi:

571 le congiunzioni e le eventuali sotto-congiunzioni di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP);

572 ogni lista dev’essere provvista di un numero (art. 30 cpv. 2 LDP);

573 ciascun candidato deve ricevere un numero consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, i numeri dei candidati devono comprendere quattro cifre (ad es. la 3a candidata della lista 2 ottiene il numero 02.03); inoltre, è raccomandato di assegnare due volte il medesimo numero ai candidati il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti;

574 gli aventi diritto di voto devono ricevere un elenco dei dati di tutti i candidati e della denominazione delle liste e delle congiunzioni e sotto-congiunzioni, qualora il vostro Cantone sostituisca le schede elettorali con schede di rilevamento (art. 33 cpv. 1bis e art. 5 cpv. 1, secondo periodo LDP).


Ultima modifica 31.12.2007

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