Elezione del Consiglio nazionale 2007

Circolario del Consiglio federale

56 Notificazioni alla Cancelleria federale

561 I Cantoni devono comunicare senza indugio alla Cancelleria federale, per fax (n. 031/322’58’43 o 031/325’50’53), le proposte di candidatura (art. 21 cpv. 3 LDP). Visto che il termine per il deposito delle proposte scade, a seconda dei Cantoni, il più presto il 6 agosto 2007 e il più tardi il 17 settembre 2007 e il candidato proposto in più liste di diversi Cantoni dev’essere stralciato dalla seconda e dalle successive liste (art. 27 LDP), è indispensabile che trasmettiate immediatamente alla Cancelleria federale le proposte. Le proposte devono essere compilate secondo il modello A (allegato 5) e indicare i dati personali di ciascun candidato (cognome, nome, data di nascita, sesso, professione, luogo d’origine e domicilio) e il numero rispettivo, consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. Qualsiasi successiva rettifica o congiunzione di liste dev’essere immediatamente comunicata alla Cancelleria federale, per fax (n. 031/322’58’43 o 031/325’50’53) o per posta elettronica (nrw2007@bk.admin.ch).

562 Gli articoli 14 e 15 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento15 disciplinano i motivi d'incompatibilità. Non possono far parte né del Consiglio nazionale né del Consiglio degli Stati le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale (art. 14 lett. a LParl), i giudici da essa non eletti dei Tribunali della Confederazione (art. 14 lett. b LParl), il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata dei Servizi del Parlamento e dei tribunali della Confederazione, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti (art. 14 lett. c LParl) e i membri della direzione dell'esercito (art. 14 lett. d LParl); inoltre i membri di organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. e LParl), e infine le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. f LParl). Per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento gli uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno emanato il 17 febbraio 2006 principi interpretativi comuni e un elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone interessate16. I principi interpretativi servono agli uffici per sottoporre al proprio Consiglio una decisione sulla compatibilità o l'incompatibilità di un'attività con un mandato parlamentare. La decisione è quindi adottata dal Consiglio competente.

Per quanto concerne la procedura, secondo l'articolo 15 della legge sul Parlamento spetta all'interessato dichiarare per quale delle due cariche opta. I motivi d'incompatibilità del mandato di consigliere nazionale con quello di consigliere agli Stati, con la carica di consigliere federale o di giudice del Tribunale federale prevedono una decisione immediata della persona interessata (art. 15 cpv. 1 LParl); gli altri motivi d'incompatibilità (art. 14 lett. b-f LParl) prevedono che il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo egli non abbia cessato di esercitare l'altra funzione (art. 15 cpv. 2 LParl). In base all'articolo 173 numero 2 capoverso 2 della legge sul Parlamento questo disciplinamento entra in vigore all'inizio di questa prossima legislatura.

563 Nel caso di candidati al servizio della Confederazione occorre prestare particolare attenzione all’indicazione della professione. L’indicazione deve assolutamente figurare già nella proposta, affinché a queste persone possa essere chiesto, ove fossero elette, di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare, che potrebbero eventualmente essere incompatibili17 .

564 Gli agenti della Confederazione devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, quale delle due cariche incompatibili scelgono; in caso contrario abbandonano la carica parlamentare al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 15 cpv.2 LParl).

565 In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure la cancelliera della Confederazione o il generale non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 Cost.).

566 Alla scadenza del termine per la modifica il Cantone trasmette alla Cancelleria federale entro 24 ore una copia di tutte le liste comprese le indicazioni circa le rettifiche apportate (art. 8d cpv. 4 ODP).


15 RS 170.10; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c171_10.html
16 FF 2006 3719; http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3719.pdf
17 art. 144 Cost. (RS 101; http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a144.html); art. 14a dell'ordinamento dei funzionari (OF; RS 172.221.10; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_221_10/a14a.html) in combinato disposto con l'art. 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale per l’Amministrazione federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l’abrogazione di taluni atti legislativi (ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_111_2/a2.html), con l'art. 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 2000 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS, RS 172.220.112; http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/172_220_112/a2.html) e con l'art. 2 dell'ordinanza del 21 novembre 2001 concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (ordinanza sull’entrata in vigore della LPers per la Posta, RS 172.220.116; http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/172_220_116/a2.html)


Ultima modifica 31.12.2007

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