Elezione del Consiglio nazionale 2007

Circolario del Consiglio federale

54 Esortazione a presentare proposte di candidatura

I Governi cantonali invitano per tempo gli elettori a presentare le proposte di candi-datura, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni:

541 Le proposte di candidatura devono giungere ai Governi cantonali al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° agosto 2007 e il 17 settembre 2007 stabilito dal vostro diritto cantonale, durante l’orario d’ufficio. La data del timbro postale del giorno di invio non è quindi sufficiente per rispettare il termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

542 Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Per essere valida ogni candidatura dev’essere cor-redata dell’approvazione scritta del candidato (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può sem-plice¬mente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).

543 Nessun candidato può figurare su più di una proposta del medesimo circon¬dario o su proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP); qualora una persona figuri su più di una proposta di candidatura di un Cantone, il Cantone deve stralciarla immediatamente da tutte le proposte di candidatura.

544 Ogni proposta dev’essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP) ed essere provvista nell’intestazione di una denominazione che la distingua dalle altre (art. 23 LDP). I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella denominazione principale e che intendono congiungerle, devono designare una pro-posta come lista privilegiata (art. 23 secondo periodo LDP); i suffragi di comple-mento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti a detta lista privilegiata (art. 37 cpv. 2bis secondo periodo LDP), sempre che non possano essere attribuiti in virtù di criteri regionali. Un elettore non può firmare più di una proposta. Nel caso contrario il nome va stralciato da tutte le proposte (art. 8b cpv. 3 ODP). Nes¬sun elettore può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni con il sistema proporzionale, i numeri minimi di firma¬tari sono i seguenti:

Tabella 2

1. Zurigo 400 11. San Gallo 200
2. Berna 400 12. Grigioni 100
3. Lucerna 100 13. Argovia 200
4. Svitto 100 14. Turgovia 100
5. Zugo 100 15. Ticino 100
6. Friburgo 100 16. Vaud 200
7. Soletta 100 17. Vallese 100
8. Basilea Città 100 18. Neuchâtel 100
9. Basilea Campagna 100 19. Ginevra 200
10. Sciaffusa 100 20. Giura 100

545 I partiti politici che si sono fatti regolarmente registrare entro il 31 dicembre 2006 presso la Cancelleria federale14, sono esonerati dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme, per quanto presentino nel Cantone un'unica proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP) e nella legislatura uscente siano rappresentati per il Cantone in Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2003 abbiano ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel medesimo Cantone (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP). Il partito che soddisfa queste tre condizioni deve presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione (art. 24 cpv. 4 LDP).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano delle agevolazioni soltanto se entro il 1° maggio 2007 hanno notificato alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome, della loro sede e dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del loro partito federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76a LDP; art. 4 OPart).

Nessuna autorità può essere chiamata a rispondere di dati che risultino superati, incompleti o errati a causa della mancata comunicazione di modifiche da parte di un partito. La Confederazione non risponde dei dati figuranti nel registro dei partiti il cui contenuto o la cui esistenza è riconducibile a modifiche non comunicate. Nessuna persona lesa può limitarsi a invocare l’"ufficialità" e la pubblica fede del registro. In assenza di una violazione dei doveri di servizio (illiceità) la Confederazione non risponde.

Sarà tuttavia importante segnalare ai partiti cantonali che essi potranno rinunciare senza alcun rischio a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si sono sincerati che il loro partito federale si è fatto effettivamente registrare per tempo e validamente con lo stesso nome nel registro dei partiti della Cancelleria federale.

546La proposta deve designare i firmatari con l’indicazione del nome e del cognome, dell’anno di nascita (meglio ancora se con la data di nascita esatta), della professione, dell’indirizzo del domicilio politico (nelle grandi località, via e nume-ro); per i candidati dovranno essere indicati anche il luogo d’origine, il sesso e la data esatta di nascita (cfr. art. 22 cpv. 2 e art. 24 cpv. 1 LDP). Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nel modello di modulo dell’allegato 3a dell’ODP (RU 2002 3207-3209 = allegato 7; cfr. art. 8b cpv. 1 ODP).

547 I firmatari delle proposte devono designare un rappresentante e un suo sostituto per i rapporti con l’autorità. Se vi rinunciano è considerato rappresentante il primo firmatario, e suo sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). Giusta il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature tutte le proposte devono essere stabilite; il diritto cantonale può tuttavia stabilire che questo termine sia abbreviato ad una settimana (art. 29 cpv. 4 LDP).

548 A due o a più liste può essere allegata, entro lo scadere del termine di modifica previsto nel vostro Cantone (14 giorni oppure sette giorni dopo il termine di presen-tazione delle candidature), la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappre-sentanti secondo cui le proposte di candidatura sono congiunte (congiunzione di liste). Le sotto-congiunzioni tra liste sono ora ammesse soltanto tra liste con deno-minazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l’appartenenza di un gruppo, la regione o l’età dei candidati (art. 31 cpv. 1bis LDP). Tranne il caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, una lista de-ve essere designata come lista privilegiata (cfr. n. 544). Un gruppo di liste congiunte è considerato, rispetto alle altre liste, come lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP). Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono più ammesse (art. 31 cpv. 1, secondo periodo LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non posso-no essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione devono almeno contenere le indicazioni secondo il modulo dell’allegato 3b dell’ODP (RU 1994 2428 = allegato 8; art. 8e cpv. 1 ODP).

Se gruppi o partiti diversi intendono utilizzare la medesima denominazione principa-le, devono designare una lista privilegiata. Occorre inoltre esigere, in particolare per quanto concerne le liste di partiti differenti, una decisione sulla ripartizione dei suf-fragi di complemento provenienti da schede elettorali la cui denominazione è lacu-nosa. Non è lecito neutralizzare (considerandolo voto non emesso) alcun suffragio di complemento (a prescindere da chi ne risulterebbe penalizzato).

549 L’adeguamento della denominazione della lista non deve invece rendere possibili eventuali congiunzioni; l’articolo 29 capoverso 4 LDP ammette soltanto le mo-difiche ordinate dal Cantone.


14 art. 76a LDP, cfr. la lista figurante all'indirizzo: http://www.bk.admin.ch/themen/nrw/part/001/index.html?lang=it


Ultima modifica 31.12.2007

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