Elezione del Consiglio nazionale 2007

Circolario del Consiglio federale

47 Indicazione esatta della professione

471 Gli articoli 14 e 15 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento10 disciplinano i motivi d'incompatibilità. Non possono far parte né del Consiglio nazionale né del Consiglio degli Stati le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale (art. 14 lett. a LParl), i giudici da essa non eletti dei Tribunali della Confederazione (art. 14 lett. b LParl), il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata dei Servizi del Parlamento e dei tribunali della Confederazione, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti (art. 14 lett. c LParl) e i membri della direzione dell'esercito (art. 14 lett. d LParl); inoltre i membri di organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confedera¬zione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. e LParl), e infine le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confedera¬zione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. f LParl). Per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento gli uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno emanato il 17 febbraio 2006 principi interpretativi comuni e un elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone interessate11. I principi interpretativi servono agli uffici per sottoporre al proprio Consiglio una decisione sulla compatibilità o l'incompatibilità di un'attività con un mandato parlamentare. La decisione è quindi adottata dal Consiglio competente.

Per quanto concerne la procedura, secondo l'articolo 15 della legge sul Parlamento spetta all'interessato dichiarare per quale delle due cariche opta. I motivi d'incompatibilità del mandato di consigliere nazionale con quello di consigliere agli Stati, con la carica di consigliere federale o di giudice del Tribunale federale prevedono una decisione immediata della persona interessata (art. 15 cpv. 1 LParl); gli altri motivi d'incompatibilità (art. 14 lett. b-f LParl) prevedono che il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo egli non abbia cessato di esercitare l'altra funzione (art. 15 cpv. 2 LParl). In base all'articolo 173 numero 2 capoverso 2 della legge sul Parlamento questo disciplinamento entra in vigore all'inizio di questa prossima legislatura.

472 Occorre prestare particolare attenzione all’indicazione esatta della professione nel caso dell'elezione di candidati che lavorano al servizio della Confederazione. È estremamente utile precisare la professione nel processo verbale affinché agli eletti possa essere tempestivamente chiesto di scegliere tra il pubblico impiego e il manda-to parlamentare nel caso di incompatibilità12 .

473 Gli agenti della Confederazione devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, quale delle due cariche incompatibili scelgono; in caso contrario abbandonano la carica parlamentare al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 15 cpv. 2 LParl).

474 In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure il cancelliere della Confederazione o il generale non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 Cost.).


10 RS 170.10; http://www.admin.ch/ch/i/rs/c171_10.html
11 FF 2006 3719; http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3719.pdf
12 art. 144 Cost. (RS 101; http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a144.html); art. 14a dell’ordinamento dei funzionari (OF; RS 172.221.10; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_221_10/a14a.html) in combinato disposto con l'art. 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale per l’Amministrazione federale, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l’abrogazione di taluni atti legislativi (ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_111_2/a2.html), con l'art. 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 2000 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per le FFS, RS 172.220.112; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_112/a2.html) e con l'art. 2 dell'ordinanza del 21 novembre 2001 concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (ordinanza sull’entrata in vigore della LPers per la Posta, RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/i/rs/172_220_116/a2.html)


Ultima modifica 31.12.2007

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