Elezione del Consiglio nazionale 2007

Circolario del Consiglio federale

37 Trasmissione ufficiale delle informazioni

I Cantoni devono prestare particolare attenzione a quali dati, documenti o informa-zioni debbano essere trasmessi ai differenti servizi federali. L'Ufficio federale di sta-tistica necessita di informazioni per i rilevamenti statistici a lungo termine; la Can-celleria federale deve invece redigere entro pochi giorni il rapporto sulle elezioni e approntare in tal modo la base per l'accertamento di tutti i risultati dell'elezione da parte del neoeletto Consiglio nazionale all'inizio della legislatura. L'Ufficio federale di statistica e la Cancelleria federale sono molto distanti geograficamente. Adem-piendo scrupolosamente tutti i loro obblighi di notifica i Cantoni contribuiscono a evitare inutili lavori di ricerca e perdite di tempo in un periodo di grande urgenza. Il fatto di fornire un'informazione, un documento o dati all'Ufficio federale di statistica non esonera affatto un Cantone dal suo obbligo di notifica nei riguardi della Cancel-leria federale, e viceversa.

L'Ufficio federale di statistica informerà tempestivamente i Cantoni sui dati necessari a scopi statistici e sulle possibilità di trasmessione dei dati.


Ultima modifica 31.12.2007

Inizio pagina