Elezione del Consiglio nazionale 2007

Circolario del Consiglio federale

36 Consegna del materiale di voto agli elettori

Al più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione, ossia entro l'11 ottobre 2007, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (cfr. art. 33 cpv. 2, risp. art. 48 LDP). Questo termine è più breve di quello previsto per le votazioni popolari (art. 11 cpv. 3 LDP: da tre a quattro settimane).

361 Entro termini così brevi per molti Svizzeri all’estero non sarebbe possibile partecipare per corrispondenza alle elezioni del Consiglio nazionale, vista la durata usuale degli invii postali internazionali.

Vi preghiamo pertanto di provvedere affinché le schede siano stampate e inviate molti giorni prima dell'11 ottobre 2007, onde permettere ai nostri connazionali all’estero di esercitare il loro diritto di voto.

361.1 Molti Svizzeri all’estero pianificano un congedo in patria per l’esercizio del diritto di voto. In questo caso vi è il rischio che essendo abituati ai termini loro accordati per le votazioni intendano ritirare il materiale di voto nel loro Comune di voto già a partire dal 21° giorno prima dell'elezione, ossia dall'inizio di ottobre 2007. Detto materiale dovrebbe pertanto essere disponibile il più presto possibile, affinché gli Svizzeri all’estero che rimpatriano possano esercitare il loro diritto di voto.

361.2 Gli impiegati federali in servizio all’estero possono utilizzare il servizio di corriere del DFAE per l’invio del materiale di voto. La corrispondenza con le rappresentanze svizzere all’estero è trasmessa in parte per posta o per via aerea, e in parte da compagnie aeree; per la maggior parte delle rappresentanze, le spedizioni nelle due direzioni sono eseguite una sola volta per settimana. I termini di spedizione sono stabiliti nei piani di volo e non possono subire cambiamenti. Quindi, se il materiale di voto venisse trasmesso dai Comuni al servizio del corriere del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soltanto 10 giorni prima di quello dello scrutinio, in molti casi sarebbe tecnicamente escluso che questo servizio ritorni le schede ai Comuni entro i termini stabiliti.

Se possibile, i Comuni interessati dovrebbero dunque trasmettere al servizio del cor-riere del DFAE le schede per gli impiegati federali all'estero entro la fine di settembre 2007, affinché anche questi elettori possano esercitare il loro diritto di voto.

362 Alla Cancelleria federale devono essere trasmessi tre giochi completi di tutte le schede.

363 I Cantoni devono convenire con la Posta i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per quanto concerne i Comuni popolosi. Dal canto nostro ricordiamo alla Posta i suoi obblighi legali.

364 I Cantoni devono vigilare affinché i Comuni che conferiscono a terzi l’esecuzione di compiti relativi alle elezioni del Consiglio nazionale o delegano tali compiti a un qualsiasi organo si assumano la responsabilità loro attribuita e garantiscano, perlomeno mediante controlli adeguati ed efficaci, il corretto svolgimento delle elezioni.


Ultima modifica 31.12.2007

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