Elezione del Consiglio nazionale 2007

Circolario del Consiglio federale

34 Pratiche punibili

A questo proposito ricordiamo l’articolo 282bis del Codice penale svizzero, il cui tenore è il seguente:

Art. 282bis

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un’elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con l’arresto o con la multa.


Ultima modifica 31.12.2007

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