Circolario del Consiglio federale
34 Pratiche punibili
A questo proposito ricordiamo larticolo 282bis del Codice penale svizzero, il cui tenore è il seguente:
Art. 282bis
Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per unelezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con larresto o con la multa.