L’articolo 11 dell’ordinanza sui servizi linguistici e il numero 4 delle istruzioni della Cancelleria federale sulle prestazioni linguistiche disciplinano il ricorso a traduttori esterni all'Amministrazione. Singoli mandati di traduzione possono essere affidati a traduttori esterni in caso di sovraccarico o d’urgenza, dopo aver esaurito tutte le forme possibili di collaborazione interna.
Quando far ricorso a traduttori esterni?
Come procedere?
Prima di affidare un mandato a esterni, occorre sempre contattare l’unità cui compete la prestazione linguistica richiesta.
La Cancelleria federale tiene un elenco di traduttori esterni qualificati nelle singole lingue cui possono fare capo anche i responsabili dei dipartimenti in caso di bisogno.
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