L’articolo 11 dell’ordinanza sui servizi linguistici e il numero 4 delle istruzioni della Cancelleria federale sulle prestazioni linguistiche disciplinano il ricorso a traduttori esterni all'Amministrazione. Singoli mandati di traduzione possono essere affidati a traduttori esterni in caso di sovraccarico o d’urgenza, dopo aver esaurito tutte le forme possibili di collaborazione interna.
Quando far ricorso a traduttori esterni?
Come procedere?
Chi intende affidare un mandato di traduzione all'esterno deve rivolgersi al servizio linguistico competente per la propria unità amministrativa, il quale coordina la procedura. In caso di dubbi si possono contattare i Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale.
Ulteriori informazioni
Contatto
Servizi linguistici centrali
Divisione italiana
Sezione Traduzione e redazione
Via Lugano 3
6500 Bellinzona