Tecnica legislativa

Le Direttive di tecnica legislativa della Confederazione in formato elettronico

Le Direttive di tecnica legislativa della Confederazione (DTL) in formato elettronico disciplinano la struttura formale degli atti normativi del diritto federale, così da garantire loro una veste globalmente uniforme e coerente per la pubblicazione nel Foglio federale (FF), nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Da luglio del 2016 le DTL esistono in formato elettronico:

In pratica, l’applicazione delle DTL è legata alla presentazione di un tipo di atto legislativo particolare. Le Direttive rispondono in primo luogo al bisogno dell’Amministrazione federale di avere a disposizione uno strumento di lavoro pragmatico.

Per ogni tipo di atto legislativo possono infatti essere scaricati modelli WORD che contengono già le formule standard delle DTL, i formati CPU e la struttura di impaginazione prevista nelle Direttive.

Sono pure disponibili le Direttive applicabili a ogni tipo di atto legislativo (legge, ordinanza, decreto federale, atto modificatore di una legge, ecc.).

Il formato PDF è disponibile anche per ogni tipo di atto, per ogni parte delle DTL o per le DTL nella loro totalità.

La versione PDF nell’ordine di numerazione delle direttive (corrispondente a quella stampata) è disponibile al numero 5 dell’introduzione delle DTL in formato elettronico. 

Nuova forma dei rimandi al FF e alla RU

Dal 1° gennaio 2021 il Foglio federale (FF), la Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e la Raccolta sistematica del diritto federale (RS) sono pubblicati sulla nuova piattaforma Fedlex. Con il nuovo sistema, il numero della pagina iniziale di un testo del FF e della RU non dipende più dalla paginazione progressiva del volume di cui fa parte, ma ricomincia per ogni testo dalla pagina 1. Ogni testo è però identificato da un numero progressivo. Per citare i testi pubblicati nel FF e nella RU a partire dal 1° gennaio 2021 occorre quindi indicare l'anno di pubblicazione e il numero del documento. I rimandi alla RS non subiscono modifiche (sigla «RS» seguita dal numero sistematico RS dell’atto normativo).

Per i rimandi al FF o alla RU occorre attenersi alle regole seguenti:

  1. Se si rimanda a un singolo testo pubblicato nel FF o nella RU si indica l’abbreviazione della pubblicazione («FF» o «RU») seguita dall’anno; si indica in seguito il numero del documento (se si tratta di un testo pubblicato dopo il 1° gennaio 2021) oppure il numero della prima pagina (se si tratta di un testo pubblicato prima del 2021). 
  2. Se si rimanda a più testi pubblicati nello stesso organo di pubblicazione ma in anni diversi, gli anni sono separati da punto e virgola (RU 2020 2737, 3549; 2021 15, 33). Il punto e virgola separa anche i rimandi a più organi di pubblicazione (RS 172.311; RU 2021 31; FF 2021 3). 
  3. Se si rimanda a più testi pubblicati nello stesso organo di pubblicazione e nello stesso anno, per i testi a partire dal 2021 si indicano i relativi numeri di documento separati da virgola (RU 2021 3, 5), e per i testi anteriori al 2021 i numeri di pagina di ogni testo separati da virgola (RU 2020 2737, 3549).
  4. Se occorre indicare anche il riferimento preciso a un passaggio all’interno del testo, per i testi a partire dal 2021 al rimando è aggiunto il numero della relativa pagina preceduto dall’abbreviazione «pag.» senza virgola (RU 2021 31 pag. 3); per i testi anteriori al 2021 si usa la forma seguente: FF 2018 4278, in particolare 4301. Se possibile, soprattutto nel caso di messaggi e rapporti, invece del numero di pagina si raccomanda di indicare il numero del capitolo preceduto dall’abbreviazione «n.» senza virgola (FF 2021 331 n. 4.5).
  5. Se si rimanda a più numeri di pagina, questi sono introdotti dall’abbreviazione «pagg.» e non separati da segni di interpunzione (FF 2021 5 pagg. 13 29–31 e 37); se si rimanda a più capitoli, essi sono indicati conformemente all’esempio seguente: FF 2021 3 n. 1.5 4.5–4.7 e 7.2. Se si intende citare altri testi dello stesso anno, i numeri dei documenti successivi sono di volta in volta preceduti da una virgola (FF 2021 5 pagg. 13 29–31 e 37, 124 pagg. 14 e 36, 210).
  6. Le nuove regole si applicano da subito a tutti i rimandi, sia che si citino testi pubblicati prima del 1° gennaio 2021 o testi pubblicati successivamente.

Le fasi di controllo e di applicazione delle regole di tecnica legislativa

Avamprogetti di atti legislativi

Gli avamprogetti di atti legislativi elaborati dai dipartimenti, dalla Cancelleria federale o dagli uffici sono esaminati sotto il profilo della tecnica legislativa. La precisione dell’esame dipende dalla fase in cui si trova il testo: a metà percorso l’esame è generale, mentre al termine è estremamente minuzioso.

Procedura di consultazione esterna

Nella fase della procedura di consultazione si esaminano i documenti in consultazione. L’avamprogetto è esaminato sotto il profilo della tecnica legislativa: ad esempio la struttura in cui si articola l'atto, il suo titolo e l’eventuale abbreviazione; vengono corretti soltanto gli errori maggiori.

Consultazione degli uffici

Nella fase della consultazione degli uffici si affinano gli avamprogetti di messaggi, di leggi o di decreti e i progetti di ordinanza. Si controlla se gli atti legislativi e le ordinanze sono conformi alle DTL. A tal fine, gli atti nuovi e quelli sottoposti a revisione totale non sono trattati alla stessa stregua di quelli soggetti invece a revisione parziale. Per questi ultimi si controlla in particolare che la formulazione dei nuovi articoli si integri armoniosamente nel testo esistente e che i termini utilizzati siano gli stessi nella vecchia e nella nuova versione. Nelle revisioni totali si vigila in particolare sulle parti relative all’esecuzione, all’abrogazione, alle disposizioni transitorie e alla clausola referendaria. In ogni caso si presta particolare attenzione alla data di entrata in vigore dell’atto.

Controllo della qualità: circuito CPU

Il buono stampa, ossia l'ultima versione del testo da pubblicare (messaggio, avamprogetto o disegno di legge, di decreto od ordinanza) viene riletto e controllato un'ultima volta. In questa fase si possono apportare soltanto correzioni di esigua entità e relative esclusivamente alla tecnica legislativa, previo accordo con l'ufficio interessato.

Procedura di corapporto

All'apertura della procedura di corapporto si controlla se gli uffici hanno ripreso le correzioni proposte dalla Cancelleria federale, fermo restando che quelle della Sezione del diritto (relative alla tecnica legislativa) devono essere obbligatoriamente integrate. Si controlla inoltre il dispositivo allegato alla proposta e la data di entrata in vigore.

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