Le Direttive di tecnica legislativa della Confederazione (DTL) in formato elettronico disciplinano la struttura formale degli atti normativi del diritto federale, così da garantire loro una veste globalmente uniforme e coerente per la pubblicazione nel Foglio federale (FF), nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Da luglio del 2016 le DTL esistono in formato elettronico:
In pratica, l’applicazione delle DTL è legata alla presentazione di un tipo di atto legislativo particolare. Le Direttive rispondono in primo luogo al bisogno dell’Amministrazione federale di avere a disposizione uno strumento di lavoro pragmatico.
Per ogni tipo di atto legislativo possono infatti essere scaricati modelli WORD che contengono già le formule standard delle DTL, i formati CPU e la struttura di impaginazione prevista nelle Direttive.
Sono pure disponibili le Direttive applicabili a ogni tipo di atto legislativo (legge, ordinanza, decreto federale, atto modificatore di una legge, ecc.).
Il formato PDF è disponibile anche per ogni tipo di atto, per ogni parte delle DTL o per le DTL nella loro totalità.
La versione PDF nell’ordine di numerazione delle direttive (corrispondente a quella stampata) è disponibile al numero 5 dell’introduzione delle DTL in formato elettronico.
Dal 1° gennaio 2021 il Foglio federale (FF), la Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e la Raccolta sistematica del diritto federale (RS) sono pubblicati sulla nuova piattaforma Fedlex. Con il nuovo sistema, il numero della pagina iniziale di un testo del FF e della RU non dipende più dalla paginazione progressiva del volume di cui fa parte, ma ricomincia per ogni testo dalla pagina 1. Ogni testo è però identificato da un numero progressivo. Per citare i testi pubblicati nel FF e nella RU a partire dal 1° gennaio 2021 occorre quindi indicare l'anno di pubblicazione e il numero del documento. I rimandi alla RS non subiscono modifiche (sigla «RS» seguita dal numero sistematico RS dell’atto normativo).
Per i rimandi al FF o alla RU occorre attenersi alle regole seguenti:
Avamprogetti di atti legislativi
Gli avamprogetti di atti legislativi elaborati dai dipartimenti, dalla Cancelleria federale o dagli uffici sono esaminati sotto il profilo della tecnica legislativa. La precisione dell’esame dipende dalla fase in cui si trova il testo: a metà percorso l’esame è generale, mentre al termine è estremamente minuzioso.
Procedura di consultazione esterna
Nella fase della procedura di consultazione si esaminano i documenti in consultazione. L’avamprogetto è esaminato sotto il profilo della tecnica legislativa: ad esempio la struttura in cui si articola l'atto, il suo titolo e l’eventuale abbreviazione; vengono corretti soltanto gli errori maggiori.
Consultazione degli uffici
Nella fase della consultazione degli uffici si affinano gli avamprogetti di messaggi, di leggi o di decreti e i progetti di ordinanza. Si controlla se gli atti legislativi e le ordinanze sono conformi alle DTL. A tal fine, gli atti nuovi e quelli sottoposti a revisione totale non sono trattati alla stessa stregua di quelli soggetti invece a revisione parziale. Per questi ultimi si controlla in particolare che la formulazione dei nuovi articoli si integri armoniosamente nel testo esistente e che i termini utilizzati siano gli stessi nella vecchia e nella nuova versione. Nelle revisioni totali si vigila in particolare sulle parti relative all’esecuzione, all’abrogazione, alle disposizioni transitorie e alla clausola referendaria. In ogni caso si presta particolare attenzione alla data di entrata in vigore dell’atto.
Controllo della qualità: circuito CPU
Il buono stampa, ossia l'ultima versione del testo da pubblicare (messaggio, avamprogetto o disegno di legge, di decreto od ordinanza) viene riletto e controllato un'ultima volta. In questa fase si possono apportare soltanto correzioni di esigua entità e relative esclusivamente alla tecnica legislativa, previo accordo con l'ufficio interessato.
Procedura di corapporto
All'apertura della procedura di corapporto si controlla se gli uffici hanno ripreso le correzioni proposte dalla Cancelleria federale, fermo restando che quelle della Sezione del diritto (relative alla tecnica legislativa) devono essere obbligatoriamente integrate. Si controlla inoltre il dispositivo allegato alla proposta e la data di entrata in vigore.