L'approvazione di atti legislativi cantonali è uno strumento della vigilanza della Confederazione sui Cantoni e serve a garantire la coerenza tra diritto federale e diritto cantonale.
Secondo l'articolo 61b capoverso 1 della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l’approvazione è condizione di validità. Nei casi non controversi l’approvazione è data dai dipartimenti. Nei casi controversi decide il Consiglio federale (art. 61 cpv. 2 e 3 LOGA).
Gli articoli 27k - 27n dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) precisano la procedura di approvazione degli atti legislativi dei Cantoni. Le disposizioni prevedono tra l'altro che le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all’approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale trasmette quindi per esame l’atto legislativo al dipartimento competente in materia. Le disposizioni in questione regolano inoltre la procedura nei casi controversi e in quelli non controversi.
L’elenco delle leggi federali e delle ordinanze del Consiglio federale che prevedono un obbligo di approvazione o di comunicazione degli atti normativi cantonali costituisce un ausilio per l’adempimento degli obblighi dei Cantoni. Nell'elenco (aggiornato al 31 ottobre 2015) sono citate le leggi federali e le ordinanze che prevedono un obbligo di approvazione o notifica degli atti cantonali.
Tale elenco non ha tuttavia alcun valore giuridico; in caso di dubbio, si raccomanda pertanto di consultare la Raccolta ufficiale e la Raccolta sistematica del diritto federale.