Approvazione di atti legislativi cantonali e trattati intercantonali o trattati dei Cantoni con l'estero

Approvazione di atti legislativi cantonali

L'approvazione di atti legislativi cantonali è uno strumento della vigilanza della Confederazione sui Cantoni e serve a garantire la coerenza tra diritto federale e diritto cantonale.

Secondo l'articolo 61b capoverso 1 della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l’approvazione è condizione di validità. Nei casi non controversi l’approvazione è data dai dipartimenti. Nei casi controversi decide il Consiglio federale (art. 61 cpv. 2 e 3 LOGA).

Gli articoli 27k - 27n dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) precisano la procedura di approvazione degli atti legislativi dei Cantoni. Le disposizioni prevedono tra l'altro che le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all’approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale trasmette quindi per esame l’atto legislativo al dipartimento competente in materia. Le disposizioni in questione regolano inoltre la procedura nei casi controversi e in quelli non controversi.

L’elenco delle leggi federali e delle ordinanze del Consiglio federale che prevedono un obbligo di approvazione o di comunicazione degli atti normativi cantonali costituisce un ausilio per l’adempimento degli obblighi dei Cantoni. Nell'elenco (aggiornato al 31 ottobre 2015) sono citate le leggi federali e le ordinanze che prevedono un obbligo di approvazione o notifica degli atti cantonali.

Tale elenco non ha tuttavia alcun valore giuridico; in caso di dubbio, si raccomanda pertanto di consultare la Raccolta ufficiale e la Raccolta sistematica del diritto federale.

Trattati intercantonali e trattati dei Cantoni con l'estero

Secondo l'articolo 48 della Costituzione federale (Cost.), i trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

Secondo l'articolo 56 Cost. i Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza. Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.

L'obbligo di informare dei Cantoni è precisato negli articoli 61c e 62 LOGA. Secondo l'articolo 61c capoverso 2 LOGA, inoltre, due categorie di trattati di portata limitata sono escluse dall'obbligo di informare.

Conformemente all'articolo 62 capoverso 1 LOGA, la Confederazione pubblica inoltre nel Foglio federale ragguagli sui trattati portati a sua conoscenza. I capoversi 2 - 4 dell'articolo 62 LOGA stabiliscono le grandi linee della procedura in caso di obiezioni della Confederazione e dei Cantoni non contraenti.

Gli articoli 27o - 27t OLOGA definiscono la procedura in caso di trattati intercantonali e di trattati dei Cantoni con l'estero.

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