Prontuario per gruppi candidati
12 Rappresentanza femminile
Dall'adozione dell'articolo 4 capoverso 2 della Costituzione federale del 1874 (oggi art. 8 cpv. 3 Cost.) il 14 giugno 1981, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione di diritto e di fatto di cui le donne possano essere vittime in ambito famigliare, sociale, economico e politico. Nella maggior parte delle istituzioni politiche nonché in Consiglio nazionale le donne sono tuttora sottorappresentate.
In occasione dell'ultima elezione del Consiglio nazionale nel 2011, per la prima volta dall'introduzione del diritto elettorale e del diritto di voto della donna nel 1971, la quota femminile non è aumentata, ma al contrario è persino diminuita di mezzo punto percentuale attestandosi al 29 per cento (eletti: 58 donne e 142 uomini).