Elezione del Consiglio nazionale 2015

Prontuario per gruppi candidati

11.1 Termini di impugnazione

Un ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato (R), al governo cantonale entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al piĆ¹ tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale (art. 77 cpv. 2 LDP).

Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale possono essere impugnate davanti al Tribunale federale entro tre giorni dalla notifica delle medesime (art. 80 cpv. 1 LDP, art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4 LTF16).


16 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110


Ultima modifica 21.01.2015

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