Elezione del Consiglio nazionale 2015

Circolare del Consiglio federale

6.7 Struttura delle schede

Nell'allestire le schede per l'elezione, occorre attenersi ai principi riportati qui di seguito.

 

6.7.1     Un numero per ogni lista

 

Ogni lista dev'essere provvista di un numero (art. 30 cpv. 2 LDP).

 

6.7.2     Un numero per ogni candidato/a

 

Ciascun/a candidato/a deve ricevere un numero composto del numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, il numero di candidato deve essere costituito da quattro cifre (ad es. la 3a candidata della lista 2 ottiene il numero 02.03); inoltre è raccomandato di assegnare due volte il medesimo numero ai/alle candidati/e il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti.

 

6.7.3     Congiunzioni di liste

 

Le congiunzioni e le eventuali sotto-congiunzioni di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP).

Questa indicazione deve figurare in forma ben comprensibile e leggibile. Per far sì che gli/le elettori/trici notino le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste, sarebbe oppor­tuno inserirle sulla scheda in alto anziché in basso. Inoltre, sarebbe più semplice per gli/le elettori/trici se, oltre al numero, fosse indicato anche il nome della lista con il quale è stata depositata la congiunzione di liste. Infine, occorre prestare attenzione alla dimensione e allo stile dei caratteri.

Nel quadro delle elezioni del Consiglio nazionale 2007, la missione di valutazione delle elezioni dell'OSCE/ODIHR aveva già rilevato la divergenza esistente tra le pratiche cantonali quanto all'indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste sulle schede prestampate. Raccomanda quindi di fornire un'informazione chiara e mirata agli/alle elettori/trici per renderli/e consapevoli di queste congiunzioni e quindi delle ripercussioni da esse derivanti26.
 



26
www.osce.org > Institutions and structures > Office for Democratic Institutions and Human Rights > Elections > Switzerland > Federal Elections, 21 October 2007



Ultima modifica 21.01.2015

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