Elezione del Consiglio nazionale 2015

Circolare del Consiglio federale

6.2 Notifica del termine di Resultati elettorali e del termine per la modifica

Entro il 1° marzo 2015 i Governi cantonali notificano alla Cancelleria federale la data del lunedì che, secondo la loro legislazione, è stato stabilito come termine per la Resultati elettorali e comunicano se il termine per la modifica è di 14 o di 7 giorni (art. 8a ODP; art. 21 cpv. 1 e art. 29 cpv. 4 LDP). Il Consiglio federale rammenta ai Cantoni che, per motivi tecnici, il termine di Resultati elettorali non può cadere gli ultimi due lunedì di settembre (21 e 28 sett. 2015) e può essere fissato al terz'ultimo lunedì di settembre (14 sett. 2015) soltanto qualora il diritto cantonale limiti a 7 giorni il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4 LDP).


Ultima modifica 21.01.2015

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