Elezione del Consiglio nazionale 2015

Circolare del Consiglio federale

4.3 Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici in Svizzera e alla Cancelleria federale

4.3.1 Termini

Al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione, ossia entro l'8 ottobre 2015, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore/trice una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (art. 33 cpv. 2 e art. 48 LDP). Questo termine è più breve di quello previsto per le votazioni popolari (art. 11 cpv. 3 LDP: da tre a quattro settimane) e solleva pertanto domande e dubbi nella pratica. Il Consiglio federale raccomanda ai Cantoni di consentire un invio tempestivo del materiale di voto fissando per tempo il termine di Resultati elettorali e prendendo adeguate misure organizzative.


4.3.2 Concertazione delle scadenze con la Posta

I Cantoni devono convenire con la Posta i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per i Comuni molto popolosi. La CaF ricorda alla Posta i suoi obblighi legali.


4.3.3 Responsabilità in caso di esternalizzazione

Qualora vengano delegati o esternalizzati taluni compiti quali segnatamente la stampa, l'imballaggio o l'invio della documentazione elettorale oppure taluni processi nel settore della votazione elettronica, i Cantoni devono garantire che essi stessi e i Comuni si assumono la propria responsabilità. Devono procedere a controlli efficaci per assicurare l'esecuzione corretta delle elezioni e il rispetto delle prescrizioni della presente circolare.


4.3.4 Tre giochi di schede da consegnare alla Cancelleria federale

Occorre consegnare alla CaF tre giochi completi di tutte le schede elettorali.


Ultima modifica 21.01.2015

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