Circolare del Consiglio federale
4.3 Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici in Svizzera e alla Cancelleria federale
4.3.1 Termini
Al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione, ossia entro l'8 ottobre 2015, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore/trice una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (art. 33 cpv. 2 e art. 48 LDP). Questo termine è più breve di quello previsto per le votazioni popolari (art. 11 cpv. 3 LDP: da tre a quattro settimane) e solleva pertanto domande e dubbi nella pratica. Il Consiglio federale raccomanda ai Cantoni di consentire un invio tempestivo del materiale di voto fissando per tempo il termine di Resultati elettorali e prendendo adeguate misure organizzative.
4.3.2 Concertazione delle scadenze con la Posta
I Cantoni devono convenire con la Posta i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per i Comuni molto popolosi. La CaF ricorda alla Posta i suoi obblighi legali.
4.3.3 Responsabilità in caso di esternalizzazione
Qualora vengano delegati o esternalizzati taluni compiti quali segnatamente la stampa, l'imballaggio o l'invio della documentazione elettorale oppure taluni processi nel settore della votazione elettronica, i Cantoni devono garantire che essi stessi e i Comuni si assumono la propria responsabilità. Devono procedere a controlli efficaci per assicurare l'esecuzione corretta delle elezioni e il rispetto delle prescrizioni della presente circolare.
4.3.4 Tre giochi di schede da consegnare alla Cancelleria federale
Occorre consegnare alla CaF tre giochi completi di tutte le schede elettorali.