Elezione del Consiglio nazionale 2011

Prontuario per gruppi candidati

13.5 Congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

Come dimostrano gli esempi di alcuni Cantoni nelle passate elezioni del Consiglio nazionale, questa misura può essere utilizzata con successo anche per promuovere le candidature femminili, sempre che sia ben concepita e tenga conto delle circostanze concrete.

Affinché non siano controproducenti, le liste di sole donne dovrebbero di regola essere utilizzate insieme allo strumento della congiunzione di liste ed eventualmente della sotto-congiunzione (cfr. art. 31 LDP). Questi due strumenti servono soprattutto a valorizzare meglio i suffragi restanti: invece di andare persi, i suffragi restanti che risultano dalla divisione dei voti di partito per il quoziente provvi-sorio vengono attribuiti ai gruppi che hanno congiunto le loro liste (cfr. n. 2.6.5).

Un partito può quindi sfruttare il fatto che ogni gruppo ha la possibilità di presentare più liste.

Le congiunzioni di liste sono ammesse senza limite alcuno. Con dichiarazioni concordi, gruppi o partiti diversi possono congiungere le loro liste (art. 31 cpv. 1 LDP). Le sotto-congiunzioni sono invece consentite soltanto limitatamente. Mentre le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, le sotto-congiunzioni sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei/delle candidati/e (art. 31 cpv. 1bis LDP). Una lista può far parte di una sotto-congiunzione all'interno di una congiunzione di liste, ovvero con una o più altre liste, se un partito o gruppo presen-ta più di una lista con la stessa denominazione principale.

Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono invece ammesse in nessun caso (art. 31 cpv. 1 LDP).

Un partito o gruppo può allestire più liste e congiungerle. In questo modo rafforza la sua presenza regionale senza perdere voti al momento della ripartizione dei suffragi restanti (cfr. n. 2.6).

In caso di liste suddivise in base al sesso, la lista delle candidate può essere designata lista privilegiata affinché i (pochi) suffragi supplementari derivanti da schede con denominazione lacunosa siano assegnati a tale lista.


Ultima modifica 31.12.2011

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