Prontuario per gruppi candidati
11.1 Termini di impugnazione
Un ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato (R), al governo cantonale entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale (art. 77 cpv. 2 LDP).
Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale possono essere impugnate davanti al Tribunale federale entro tre giorni dalla notifica delle medesime (art. 80 cpv. 1 LDP, art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4 LTF16).
16 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110