Elezione del Consiglio nazionale 2011

Circolare del Consiglio federale

4.9 Trasmissione ufficiale delle informazioni tra i Cantoni e la CaF nonché l'UST

Per adempiere ai loro mandati legali, la CaF e l'Ufficio federale di statistica (UST) necessitano di informazioni, dati e documenti sulle elezioni federali. L'UST pub­blica i risultati provvisori il giorno stesso dell'elezione e deve disporre dei dati definitivi per le analisi statistiche a lungo termine. La CaF deve invece redigere nell'arco di pochi giorni il rapporto sulle elezioni e approntare in tal modo la base per l'accertamento di tutti i risultati dell'elezione da parte del neoeletto Consiglio nazionale all'inizio della legislatura. Per facilitare la trasmissione ufficiale delle informazioni, l'obbligo di notifica alla Confederazione viene centralizzato, per quanto possibile e opportuno. A tal fine, per le elezioni federali 2015 la CaF e l'UST hanno istituito un organo di comunicazione comune (wahlen2015@bk.admin.ch), che sarà utilizzato per la trasmissione dei dati relativi sia al Consiglio nazionale che al Consiglio degli Stati. Nelle disposizioni tecniche dell'UST e della CaF sono elencate le modalità dettagliate sulla trasmissione dei dati.


Ultima modifica 31.12.2011

Inizio pagina