Elezione del Consiglio nazionale 2011

Circolare del Consiglio federale

4.2 Indicazione esatta della professione per riconoscere le incompatibilità

4.2.1 In generale

I motivi di incompatibilità sono disciplinati dagli articoli 14 e 15 della legge del 13 dicembre 200217 sul Parlamento (LParl) in combinato disposto con l'articolo 2 della legge del 21 marzo 199718 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e con gli articoli 6-8 e l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 199819 sul­l'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Ne consegue che non possono far parte del Consiglio nazionale:

- le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale (art. 14 lett. a LParl),

- i giudici dei tribunali della Confederazione non eletti dall'Assemblea federale (art. 14 lett. b LParl),

- il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento e dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni parlamentari con competenze decisionali, salvo se leggi speciali dispongono altrimenti (art. 14 lett. c LParl),

- i membri della direzione dell'esercito (art. 14 lett. d LParl),

- i membri degli organi direttivi di organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. e LParl),

- le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. f LParl).

Per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f LParl, gli uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno emanato il 17 febbraio 2006 principi interpretativi comuni e un elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone interessate20. I principi interpretativi servono agli uffici per sottoporre alla propria Camera una decisione sulla compatibilità o l'incompatibilità di un'attività con un mandato parlamentare. La decisione è in seguito presa dalla Camera competente.

Secondo l'articolo 15 LParl, spetta all'interessato dichiarare se opta per il mandato in Consiglio nazionale oppure per l'altra carica o funzione.

 

4.2.2 Impiegati della Confederazione

Occorre prestare particolare attenzione all'indicazione precisa della professione nel caso di persone elette che lavorano al servizio della Confederazione. È indispensabile precisare la professione nel processo verbale dell'elezione affinché a queste persone possa essere tempestivamente chiesto di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare nel caso di incompatibilità21.

 

4.2.3 Decisione per una carica al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale

Gli impiegati della Confederazione di cui all'articolo 14 lettere b-f LParl (n. 4.2.1) devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, se optano per il mandato in Consiglio nazionale o per la funzione di impiegato; in caso contrario, sono tenuti ad abbandonare la carica parlamentare al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 15 cpv. 2 LParl).

 

4.2.4 Obbligo di decidere prima dell'entrata in carica in Consiglio nazionale

In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure la Cancelliera della Confederazione non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 e art. 168 cpv. 1 Cost., nonché art. 14 lett. a LParl). I motivi di incompatibilità del mandato di consigliere nazionale con quello di consigliere agli Stati, con la carica di consigliere federale o di giudice del Tribunale federale prevedono una decisione immediata della persona interessata (art. 15 cpv. 1 LParl).



17 RS 171.10
18 RS 172.010
19 RS 172.010.1
20 FF 2006 3719. La versione attuale è stata pubblicata nel Foglio federale del 23 aprile 2014 (FF 2014 2819).

21 Art. 144 Cost.; art. 14a del precedente ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 nella versione dell'8 ott. 1999 (RU 2000 411 cifra II) in combinato disposto con l'art. 2 dell'ordinanza del 21 nov. 2001 concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per la Posta e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (RS 172.220.116).

 


Ultima modifica 31.12.2011

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