Elezione del Consiglio nazionale 2011

Circolare del Consiglio federale

4.1 Uffici elettorali comunali - Notifica di deroghe

I risultati dell'elezione del Consiglio nazionale sono determinati giusta l'articolo 8 ODP negli uffici elettorali dei Comuni, tenuto conto che di regola ogni Comune politico istituisce un ufficio elettorale.

Taluni Cantoni prevedono deroghe circa due aspetti:

-    i Comuni che figurano nell'elenco ufficiale dei Comuni non istituiscono un proprio ufficio elettorale (a causa dell'esiguo numero di abitanti) per la compilazione dei moduli ufficiali 1-4 di cui all'allegato 2 ODP. Lo spoglio delle schede di questi Comuni avrà luogo congiuntamente con lo spoglio delle schede deposte in un Comune vicino più grande;

-    un Comune istituisce diversi uffici elettorali oppure circondari elettorali (a causa dell'elevato numero di abitanti o della sua estensione). I moduli ufficiali 1-4 sono allora compilati in ogni ufficio o circondario ufficiale.

Essere al corrente delle suddette eccezioni è importante per i lavori di spoglio. Il Consiglio federale invita pertanto i Cantoni a trasmettere alla CaF le corrispondenti informazioni sugli allegati 2 e 3 entro il 15 giugno 2015.



Ultima modifica 31.12.2011

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