Elezione del Consiglio nazionale 2007

Circolario del Consiglio federale

1 Ripartizione dei seggi

L’articolo 149 della Costituzione federale dispone che il Consiglio nazionale si compone di duecento deputati del Popolo svizzero, che i seggi sono ripartiti fra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza e che ciascun Cantone ha diritto almeno a un seggio. Conformemente agli articoli 16 e 17 LDP e all’ordinanza del 3 luglio 2002 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale9, il numero dei rappresentanti per ogni Cantone è il seguente:

Tabella 1

1.

Zurigo

34

14.

Sciaffusa

2

2.

Berna

26

15.

Appenzello Esterno

1

3.

Lucerna

10

16.

Appenzello Interno

1

4.

Uri

1

17.

San Gallo

12

5.

Svitto

4

18.

Grigioni

5

6.

Obvaldo

1

19.

Argovia

15

7.

Nidvaldo

1

20.

Turgovia

6

8.

Glarona

1

21.

Ticino

8

9.

Zugo

3

22.

Vaud

18

10.

Friburgo

7

23.

Vallese

7

11.

Soletta

7

24.

Neuchâtel

5

12.

Basilea Città

5

25.

Ginevra

11

13.

Basilea Campagna

7

26.

Giura

2



9 RS 161.12; RU 2002 2465; http://www.admin.ch/ch/i/as/2002/2465.pdf


Ultima modifica 31.12.2007

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