Prontuario per gruppi candidati
8.2 Parità di voti
In caso di parità di voti decide la sorte; il sorteggio è ordinato dal governo cantonale (art. 43 cpv. 3 e 20 LDP).
In caso di parità di voti decide la sorte; il sorteggio è ordinato dal governo cantonale (art. 43 cpv. 3 e 20 LDP).
Ultima modifica 21.01.2015