Elezione del Consiglio nazionale 2011

Prontuario per gruppi candidati

9.1 Elezione complementare nei Cantoni con sistema proporzionale

9.1.1     Diritto di presentare una proposta di candidatura

 

Se sulla lista interessata oppure, nel caso di liste congiunte, sulla singola lista interessata, non figura alcun/a subentrante eleggibile, si procede ad un'elezione complementare (art. 56 LDP). Il seggio vacante non è assegnato ad una lista congiunta.

Il diritto di presentare una proposta di candidatura spetta in primo luogo alle persone firmatarie della lista cui apparteneva il/la deputato/a da sostituire (art. 56 cpv. 1 LDP).

 

9.1.2     Quorum

 

La proposta dev'essere approvata da almeno i tre quinti di tutte le persone firmatarie della lista aventi ancora diritto di voto oppure, nel caso in cui la lista non abbia dovuto essere firmata, mediante decisione giuridicamente valida della direzione del partito cantonale interessato (art. 56 cpv. 1 LDP; cfr. n. 2.4.6).

 

9.1.3     Procedura nel caso in cui le persone firmatarie non facciano uso del diritto di proposta

 

Se le persone firmatarie della lista non fanno uso del diritto di proposta oppure se la proposta non è approvata da almeno i tre quinti di tutte le persone firmatarie della lista aventi ancora diritto di voto, si procede ad un'elezione popolare (art. 56 cpv. 3 LDP):

 

?           secondo il sistema proporzionale, se devono essere assegnati più seggi;

?           secondo il sistema maggioritario se vi è un solo seggio vacante.


Ultima modifica 31.12.2011

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