Elezione del Consiglio nazionale 2011

Prontuario per gruppi candidati

2.6 Congiunzioni di liste

Per la ripartizione dei mandati ogni gruppo di liste congiunte è trattato dapprima come lista unica. I mandati assegnati al gruppo di liste congiunte sono poi ripartiti fra le singole liste che compongono il gruppo (art. 42 LDP).

 
2.6.1       Ammissione illimitata di congiunzioni di liste

 

Con dichiarazione concorde diversi gruppi o partiti possono dichiarare le loro liste congiunte. Tali congiunzioni possono essere presentate entro lo scadere del termine di modifica previsto nel Cantone (14 oppure 7 giorni dal termine di presentazione delle candidature; art. 29 cpv. 4 LDP). Le dichiarazioni di congiunzione di liste non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP).

All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo per la congiunzione di liste (cfr. RU 1994 2428).

I Cantoni possono sia utilizzare questo modello sia crearne uno proprio, a condizione però che contenga almeno i dati del modello (art. 8e cpv. 1 LDP).

 
2.6.2      Ammissione limitata di sotto-congiunzioni

 

Le congiunzioni di liste sono possibili tra due o più partiti, mentre le sotto-congiunzioni sono autorizzate soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1bis LDP). Una lista può far parte di una sotto-congiunzione all'interno di una congiunzione di liste, ovvero con una o più altre liste, se un partito o gruppo presenta più di una lista con la stessa denominazione principale. Tranne nel caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, una lista deve essere designata quale lista privilegiata (cfr. n. 2.5.1).

 
2.6.3       Inammissibilità delle sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni

 

Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono ammesse (art. 31 cpv. 1 LDP).

  
2.6.4      In sintesi

 

Conformemente al diritto vigente, per l'elezione del Consiglio nazionale vi possono essere congiunzioni di liste soltanto nei seguenti casi:

 

 

Tabella 4: Congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

Livello di congiunzione

Tra partiti

All'interno del partito

Congiunzione di liste

Ammessa illimitatamente

Ammessa illimitatamente

Sotto-congiunzione

Ammessa unicamente

Ammessa unicamente tra liste differenziate da aggiunte tese a

 

a.

tra liste con denominazione principale uguale

distinguere:

 

b.

tra liste differenziate da aggiunte tese a distinguere:

·       la regione

·       l'età

·       il sesso

·       l'appartenenza del partito

 

 

 

·       la regione

·       l'età

·       il sesso

·       l'appartenenza del partito

 

Non ammessa per altri scopi

Non ammessa per altri scopi

Presupposto

Designazione di una lista quale lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si differenziano secondo criteri regionali

Designazione di una lista come lista privilegiata in tutti i casi in cui le liste non si differenziano secondo criteri regionali

Sotto-congiunzione di sotto-congiunzione

Non ammessa

Non ammessa

 
2.6.5      Vantaggi della congiunzione di liste

 

La congiunzione di liste presenta i seguenti vantaggi:

 

?          Migliore valorizzazione dei suffragi restanti:

Per la ripartizione dei mandati tra le liste si calcola innanzitutto il quoziente provvisorio: il numero totale dei suffragi di partito di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente provvisorio.

Ad ogni lista sono successivamente assegnati tanti mandati quante volte il quoziente provvisorio è contenuto nel totale dei suoi suffragi (cfr. n. 6.1.2).

Invece di andare persi, i suffragi restanti che risultano dalla divisione dei voti di partito per il quoziente provvisorio vengono attribuiti ai gruppi o partiti che hanno congiunto le loro liste.

 

Esempio:

 

Il partito A ha ottenuto 4121 suffragi

Il partito B ha ottenuto 3912 suffragi

Il quoziente provvisorio è 500

 

 

 

Senza congiunzione di liste il partito A ottiene 4121: 500 = 8 mandati; resto = 121

Senza congiunzione di liste il partito B ottiene 3912: 500 = 7 mandati; resto = 412

 

Il partito A perde dunque:

121 suffragi

 

 

Il partito B perde:

412 suffragi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Totale dei suffragi persi

533 suffragi

 

 

 

In caso di congiunzione di liste i suffragi di entrambi i partiti sono dapprima sommati:  4121 + 3912 = 8033.

 

 

 

In seguito, la somma è divisa per il quoziente elettorale provvisorio 500; ne risultano 16 mandati, il che, per i due partiti congiuntamente, significa un mandato in più rispetto al risultato senza congiunzione di liste. In altri termini: invece di 533, si perdono soltanto 33 suffragi.

 

?          Presenza regionale più forte

Un partito o gruppo può allestire più liste e congiungerle. In questo modo rafforza la sua presenza regionale senza perdere voti al momento della ripartizione dei suffragi restanti.

Nel Cantone in cui presenta più liste, un partito o un gruppo deve comunque presentare per ognuna delle sue liste il numero minimo di firme e questo anche se è iscritto nel registro dei partiti della Cancelleria federale (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP; cfr. n. 2.4.1 e 2.4.6).

  

2.6.6     Pubblicazione di tutte le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

I Cantoni devono pubblicare nel proprio Foglio ufficiale le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste e prestampare su tutte le schede di voto dei gruppi partecipanti alle congiunzioni l'indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni (art. 32 cpv. 1 e art. 33 cpv. 1 LDP).


Ultima modifica 31.12.2011

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