Elezione del Consiglio nazionale 2011

Prontuario per gruppi candidati

2.5 Distinzione fra le proposte di candidatura

2.5.1     Denominazione e lista privilegiata

 

Ogni proposta di candidatura deve recare una denominazione che la distingua chiaramente dalle altre. I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella designazione principale al fine di congiungerle devono designare una proposta quale lista privilegiata (art. 23 LPD, art. 8c cpv. 3 ODP). Ad essa saranno attribuiti i suffragi di complemento espressi su schede con denominazione lacunosa.

In caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, non è necessario designare una lista privilegiata. I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede sono state votate (art. 37 cpv. 2 LDP).

 

2.5.2     Numerazione

 

Dopo aver stabilito le proposte di candidatura, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione delle elezioni assegna ad ognuna di esse un numero progressivo (art. 30 cpv. 2 LDP). Il criterio di numerazione (ad es. risultati nelle ultime elezioni, sorteggio, ordine cronologico della presentazione) è stabilito dal diritto cantonale.


Ultima modifica 31.12.2011

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