Elezione del Consiglio nazionale 2011

Prontuario per gruppi candidati

2.3 Presentazione delle proposte di candidatura: dettagli riguardanti le candi-dature

2.3.1     Nome

 

Riguardo al nome della persona che si candida occorre tenere presenti questi punti:

? il nome indicato deve corrispondere a quello che figura nel registro comunale del controllo degli abitanti. Il diritto cantonale disciplina i termini per le notifiche fra registri.

 

? Il nome utilizzato correntemente può figurare tra i nomi di battesimo indicati. La persona conosciuta con un determinato nome o con una forma contratta del nome può utilizzare, sulla proposta di candidatura, tale nome o forma contratta affinché gli elettori e le elettrici possano riconoscerla.

 

? Non è possibile scegliere fra diverse ortografie del nome. Questa regola si applica anche all'uso del trattino tra cognome da celibe/nubile e cognome coniugale. Fa stato il nome che figura nel registro comunale del controllo degli abitanti.

 

? Pseudonimi o nomi d'arte sono ammessi, ma solo in aggiunta al nome ufficiale.

 

? Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore le nuove disposizioni del Codice civile sul cognome. In base ad esse vale il principio di un unico cognome, che la persona conserva per tutta la vita. I cognomi coniugali doppi risultanti dall'applicazione delle disposizioni previgenti possono continuare ad essere utilizzati per le elezioni del Consiglio nazionale. Anche in questo caso fa stato il nome che figura nel registro comunale del controllo degli abitanti.

 


Esempi:

a) nel 2011, la signora Maria Esempio ha sposato il signor Giuseppe Modello. Avendo anteposto il cognome da nubile al cognome del marito si chiama Maria Esempio Modello. Può candidarsi solo con questo nome, senza inserire un trattino tra Esempio e Modello.

b) Il signor Pietro Meiernon può candidarsi con il nome di Pietro Mayer. Fa stato l'ortografia con cui il nome figura nel registro comunale del controllo degli abitanti.

c) Se Maria Teresa Bianchi è conosciuta come Terry, è ammessa una candidatura anche con questo nome.

d) Il signor Enrico Angeli è cantante ed è conosciuto con il nome d'arte Fortissimo. Egli può utilizzare il nome d'arte per la candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale, ma solo in aggiunta al nome che figura nel registro comunale del controllo degli abitanti. Può dunque candidarsi con il nome di Enrico Angeli (Fortissimo), ma non con il solo nome d'arte.

 

2.3.2     Numero di candidature per proposta

Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei/delle deputati/e da eleggere nel circondario elettorale (ovvero nel Cantone) (art. 22 cpv. 1 LDP).

 
2.3.3         Dichiarazione di accettazione 
 

Ogni candidato/a deve dichiarare per scritto che accetta la proposta di candidatura. Altrimenti il suo nome dev'essere stralciato (art. 22 cpv. 3 LDP).


2.3.4
         Divieto di candidature plurime 
 

Il nome di un candidato o di una candidata può figurare su un'unica proposta (art. 27 LDP).

Se il nome della persona candidata, compresa la sua dichiarazione di accettazione, figura su più di una proposta del medesimo Cantone, l'autorità cantonale competente per l'organizzazione dell'elezione è tenuta per legge a stralciarlo da tutte le proposte senza preavviso alcuno (art. 27 cpv. 1 LDP).

Se il nome della persona che si candida, compresa la sua dichiarazione di accettazione, figura su più di una proposta di diversi Cantoni, la Cancelleria federale è tenuta per legge a stralciarlo dalla seconda e da tutte le seguenti proposte senza preavviso alcuno. È determinante il momento in cui le proposte dei Cantoni pervengono alla Cancelleria federale (art. 27 cpv. 2 LDP).

 
2.3.5        Modello di modulo

All'ordinanza sui diritti politici (ODP) è allegato un modello di modulo nel quale le persone candidate inseriscono il proprio nome e appongono la firma (cfr. RU 2002 3207); firmando la proposta di candidatura accettano di candidarsi.

I Cantoni possono sia utilizzare questo modello sia crearne uno proprio, a condizione però che contenga almeno i dati del modello.

 

 

 


Ultima modifica 31.12.2011

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