Elezione del Consiglio nazionale 2011

Prontuario per gruppi candidati

10.1 Espressione del voto e agevolazioni

10.1      Voto: agevolazioni

 

La legge federale sui diritti politici consente a tutti gli elettori e a tutte le elettrici, incondizionatamente, il voto per corrispondenza e il voto anticipato (art. 7 e 8 LDP); diversi Cantoni hanno inoltre introdotto la possibilità del voto per rappresentanza (art. 5 cpv. 6 LDP).

 

10.1.1   Voto anticipato: anticipo minimo

 

I Cantoni devono permettere il voto anticipato almeno in due dei quattro giorni che precedono quello della votazione. A tal fine il diritto cantonale deve prevedere che tutte o singole urne siano aperte durante un determinato lasso di tempo oppure che gli elettori e le elettrici abbiano la possibilità di consegnare a un pubblico ufficio la scheda in busta chiusa (art. 7 cpv. 1 e 2 LDP).

 

10.1.2   Voto per rappresentanza

 

La rappresentanza è ammessa per le votazioni e le elezioni federali, sempre che il diritto cantonale la preveda per le votazioni ed elezioni cantonali (art. 5 cpv. 6 LDP).

Il voto per rappresentanza si riferisce soltanto al fatto di recarsi alle urne e non a quello di compilare la scheda. A parte le persone che non sono in grado di scrivere a causa di invalidità (art. 5 cpv. 6 secondo periodo e art. 6 LDP), tutti devono imperativamente compilare le schede di persona e di pro-prio pugno.

 

10.1.3   Urne itineranti

 

I Cantoni ZH10 , SZ11  e SG12  permettono ai propri Comuni di utilizzare urne itineranti (urne che circolano nel Comune secondo un calendario prestabilito).

Il Cantone SZ consente l'impiego di urne itineranti in ospedali, ricoveri e case di cura, mentre nei Cantoni FR13 , VD14  e NE15  una delegazione dell'ufficio elettorale, su domanda, raccoglie i suffragi dei singoli malati e infermi.

 

10.1.4   Ulteriori agevolazioni

 

Se i Cantoni prevedono agevolazioni più estese per il voto anticipato, queste valgono anche per le votazioni e per le elezioni federali (art. 7 cpv. 3 LDP). Per la consegna del voto anticipato sono sem-pre più diffuse cassette delle lettere appositamente designate dai Comuni.



10
 Gesetz über die politischen Rechte del Cantone di Zurigo, art. 15 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2.

11 Wahl- und Abstimmungsgesetz del Cantone di Svitto, art. 21 cpv. 3.

12 Gesetz über die Urnenabstimmung del Cantone di San Gallo, art. 14 e 29 cpv. 3 e 4.

13 Loi sur l'exercice des droits politiques del Cantone di Friburgo, art. 19.

14 Loi cantonale sur l'exercice des droits politiques del Cantone di Vaud, art. 17d.

15 Loi cantonale sur les droits politiques del Cantone di Neuchâtel, art. 24.


Ultima modifica 31.12.2011

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